Nel giudizio di rinvio la competenza attribuita con l’annullamento è vincolante (Cass. pen. Sez. V n. 3026 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma 1, cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento della Corte di cassazione, salvo che risultino fatti nuovi che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore. Il principio si applica anche alle ordinanze emesse dal giudice dell’esecuzione. Il giudice del rinvio non può declinare l’investitura né dichiararsi incompetente, e la questione di competenza non rilevata in precedenza non è deducibile in quella sede.
Il Fatto
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza dell’11 luglio 2024 aveva parzialmente accolto l’istanza del condannato, riconoscendo il vincolo della continuazione tra reati giudicati con sentenze di diverse autorità e rideterminando il trattamento sanzionatorio. Il provvedimento interveniva dopo che la Corte di cassazione, con sentenza n. 11205 dell’8 febbraio 2024, aveva annullato con rinvio la precedente ordinanza di rigetto della medesima istanza.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Campobasso, deducendo violazione di legge per incompetenza assoluta del Tribunale di Isernia. Il ricorrente sosteneva che la competenza spettasse alla Corte d’appello di Campobasso, quale giudice del luogo in cui era stata pronunciata l’ultima sentenza divenuta irrevocabile.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il passaggio centrale muove dalla constatazione che l’ordinanza impugnata era stata emessa dal Tribunale di Isernia proprio in esecuzione dell’annullamento con rinvio disposto dalla sentenza n. 11205 dell’8 febbraio 2024.
Il Collegio richiama il principio, pacificamente affermato, secondo cui, in forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma 1, cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino fatti nuovi che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore. A sostegno sono citate Sez. 1, n. 13056 del 19/02/2015, Sez. 1, n. 1511 del 11/12/2007 e Sez. 1, n. 18802 del 16/04/2002.
La Corte precisa che tale regola opera anche per le ordinanze del giudice dell’esecuzione, richiamando Sez. 5, n. 11332 del 10/12/2019. L’art. 627, comma 1, cod. proc. pen. esclude la discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, mentre l’art. 25 cod. proc. pen. rende vincolante la decisione della Cassazione sulla competenza, salvo appunto l’emergere di fatti nuovi.
Nella fattispecie non ricorreva l’ipotesi dell’art. 25 cod. proc. pen. L’annullamento con rinvio dell’ordinanza originaria era quindi automaticamente attributivo della competenza allo stesso giudice del provvedimento annullato, il quale non poteva declinare l’investitura né dichiararsi incompetente. La questione di competenza, mai rilevata in precedenza, non poteva essere dedotta in sede di giudizio di rinvio. Da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore generale.
Nota della Redazione
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