Rinuncia all’impugnazione e sanzione pecuniaria ex art. 616 cpp (Cass. pen. Sez. 3 n. 8788 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’impugnazione, dichiarata personalmente dall’interessato ai sensi dell’art. 589, comma 2, cod. proc. pen., determina l’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., senza che sia necessario esaminare i motivi proposti. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di causa non dipendente da intervenuta cessazione del provvedimento impugnato, alla corresponsione di una somma in favore della cassa delle ammende. L’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la sanzione pecuniaria ivi prevista si applica anche nell’ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., inclusa la rinuncia all’impugnazione.
Il Fatto
Con ordinanza del 18 aprile 2025, il Tribunale di Bologna, adito in sede di riesame, confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 4 gennaio 2025, con la quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari all’indagato per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e art. 8 d.lgs. n. 74/2000, nonché l’ordinanza del medesimo Giudice del 18 marzo 2025, con la quale era stato disposto il sequestro preventivo di denaro, beni e altre utilità finanziarie.
Avverso tali ordinanze, l’indagato proponeva due distinti ricorsi per cassazione, articolando numerosi motivi concernenti la mancata audizione prima della misura, la nullità per omesso interrogatorio di garanzia, l’inutilizzabilità degli atti di indagine per assenza dei decreti autorizzativi e delle proroghe, la carenza di autonoma valutazione di indizi ed esigenze cautelari, nonché l’illegittimità del sequestro preventivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che, con atto pervenuto il 14 gennaio 2026, il ricorrente aveva dichiarato personalmente, ai sensi dell’art. 589, comma 2, cod. proc. pen., di voler rinunciare all’impugnazione, chiedendo che non si applicasse l’aggravio di spesa. Ha quindi affermato che la rituale rinuncia determina, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l’inammissibilità dei ricorsi, senza che possa procedersi all’esame delle doglianze nel merito.
Quanto alle conseguenze economiche, la Corte ha ricordato che l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità. La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende deve quindi essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra le quali è ricompreso il caso della rinuncia all’impugnazione.
La circostanza che l’inammissibilità derivi da un atto volontario dell’interessato e non dalla cessazione del provvedimento impugnato conferma, secondo la Corte, l’applicabilità della sanzione. A sostegno di tale interpretazione, la sentenza richiama i precedenti di Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, e Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende, ritenuta congrua.
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Nota della Redazione
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