Bancarotta fraudolenta: cessione infragruppo e riparazione del danno (Cass. pen. Sez. V n. 3020 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessione di beni della società fallita a un’altra società amministrata dal medesimo soggetto integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione anche quando il prezzo pattuito sia congruo, ove non ne segua il pagamento, poiché la coincidenza soggettiva tra cedente e cessionario impedisce di ricondurre l’operazione a una fisiologica alienazione. La transazione intervenuta tra la curatela e la società cessionaria non esclude il fatto di reato, potendo semmai integrare la circostanza attenuante del risarcimento del danno. Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., non rientrando il curatore tra i soggetti ivi indicati. La concessione delle circostanze attenuanti generiche in primo grado, in assenza di appello del pubblico ministero, non può essere revocata dal giudice dell’impugnazione, ma la relativa correzione non impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

La Corte di Appello di Torino confermava la condanna di primo grado del ricorrente per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, limitandosi a ridurre il trattamento sanzionatorio. All’imputato si contestava di avere distratto, nella veste di amministratore della società poi fallita, macchinari ceduti a un’altra società — della quale era parimenti amministratore — per un prezzo mai versato.

Avverso la pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando sei motivi: l’insussistenza della condotta distrattiva per la congruità del prezzo e la transazione sopravvenuta; la carenza e illogicità della motivazione in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni del curatore e all’elemento soggettivo; la non configurabilità della bancarotta documentale per la sola confusione contabile; la mancata derubricazione nelle ipotesi di bancarotta semplice; e, in via gradata, la negazione delle attenuanti generiche già concesse in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente, sostenendo che la vendita a prezzo congruo non configura distrazione ove manchi il pagamento, omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha valorizzato la circostanza decisiva della contestuale amministrazione della società cessionaria. La censura è dunque generica, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 8825 del 2017. Il motivo è anche manifestamente infondato dove valorizza la transazione tra curatela e cessionaria: l’accordo è intervenuto tra soggetti diversi dall’imputato e, in ogni caso, una riparazione integrale del danno legittima l’attenuante dell’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., non l’esclusione del reato.

Il secondo motivo non è fondato. I giudici di merito, basando il convincimento sulle dichiarazioni del curatore, hanno applicato il consolidato principio per cui tali dichiarazioni non soggiacciono all’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., poiché il curatore non rientra tra i soggetti indicati né la sua attività è riconducibile all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. La Corte territoriale ha inoltre spiegato con motivazione adeguata le ragioni di inattendibilità della diversa versione prospettata dall’imputato solo in dibattimento, valorizzando la discordanza temporale dei versamenti rispetto alla fattura, il riferimento a “finanziamenti”, la divergenza degli importi e alcuni bonifici effettuati in favore di un dipendente della società fallita. L’assunta assenza di dolo si scontra con il rilievo che le somme vantate non risultano dalla contabilità né sono state rinvenute nelle casse sociali.

Il terzo, quarto e quinto motivo, valutati unitariamente, sono inammissibili perché non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il commercialista della fallita aveva riferito puntualmente, in una missiva alla curatrice, dell’assenza del libro giornale, dei partitari e dei mastrini, della presenza di un solo brogliaccio del libro IVA e della mancata registrazione della fattura di cessione dei macchinari. Parte di tale documentazione è ricomparsa, dopo oltre sette anni, in dibattimento: la Corte territoriale ha coerentemente osservato che, ove genuina, vi sarebbe stato un occultamento volto a impedire la ricostruzione dell’operazione distrattiva, mentre, ove non autentica, si sarebbe integrata una falsificazione. La contabilità prodotta è comunque insufficiente alla corretta ricostruzione della situazione patrimoniale, specie nei rapporti con la cessionaria, il che conferma la prospettiva della bancarotta documentale fraudolenta e non di quella semplice.

È invece fondato l’ultimo motivo: le circostanze attenuanti generiche, concesse in primo grado, erano state negate in appello pur in assenza di impugnazione del pubblico ministero. Non è però necessario l’annullamento con rinvio, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 3464 del 2018, sicché la pena è rideterminata in anni uno e mesi quattro di reclusione, con pari misura per le pene accessorie fallimentari. La sentenza è annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rigetto del ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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