Riparazione per ingiusta detenzione e autonomia valutativa del giudice della riparazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 12775 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento, al fine di accertare, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto al giudizio di merito, se la condotta dell’istante, ancorché non integrante gli estremi di reato, abbia ingenerato, anche in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. La sentenza assolutoria non preclude tale diversa valutazione, che opera su un piano di indagine differente, concernente profili di colpa rilevanti ai fini dell’esclusione dell’indennizzo.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna aveva respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione proposta da un soggetto sottoposto alla custodia cautelare in carcere dal 15 aprile 2020, poi sostituita con gli arresti domiciliari, e annullata dal Tribunale del riesame limitatamente alle esigenze cautelari. Il ricorrente, assolto con sentenza del Tribunale di Bologna, aveva riportato la sola estinzione per prescrizione di un reato fiscale relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno 2013.
Il giudice della riparazione aveva ravvisato profili di colpa ostativa nel comportamento tenuto dal richiedente, consistito nella sua ingerenza nella gestione della società poi fallita e in condotte ritenute “apparentemente truffaldine”. Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non si fosse confrontata con la sentenza assolutoria e avesse valorizzato condotte escluse nel giudizio di cognizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, richiamando il principio per cui il giudice della riparazione ha piena e ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non per rivalutarlo ma per controllare la ricorrenza delle condizioni dell’azione, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione. Il giudice di merito, quindi, non è vincolato all’esito del giudizio di cognizione e può esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili, purché non ne sia stata esclusa l’utilizzabilità in dibattimento.
La Corte ha precisato che la valutazione deve essere operata secondo criteri ex ante, non per accertare se la condotta integri gli estremi di reato, ma solo per stabilire se la stessa sia stata il presupposto che abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Nel caso di specie, la Corte della riparazione aveva correttamente valorizzato una serie di elementi indiziari, quali il trasferimento della sede sociale senza giustificazione, la nomina di amministratori giovani e inesperti e il passaggio di quote e cariche a persone estranee al nucleo familiare in un momento di crisi finanziaria della società.
Queste condotte, valutate dalla Corte distrettuale come deontologicamente scorrette o quantomeno opache, erano state ritenute idonee a configurare una situazione obiettiva tale da evocare, secondo canoni di normalità, una fattispecie di reato. La Corte di legittimità ha ritenuto che il ricorrente non avesse confrontato la propria censura con gli elementi concretamente valorizzati, limitandosi a riaffermare genericamente che le condotte sarebbero state escluse dalla sentenza di assoluzione.
Le Sezioni unite della giurisprudenza di legittimità hanno chiarito che l’assoluzione nel giudizio di merito non è argomento idoneo ad escludere la valutazione dei medesimi elementi sotto il diverso profilo colposo, atteso che la riparazione opera su un piano di indagine differente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.
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Nota della Redazione
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