Rescissione del giudicato: la nomina fiduciaria non prova la conoscenza del processo (Cass. pen. Sez. II n. 3056 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, dopo le modifiche apportate all’art. 629-bis cod. proc. pen. dall’art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, presupposto del rimedio non è più l’incolpevole mancata conoscenza del processo, ma la mancata prova dell’effettiva conoscenza della sua pendenza prima della pronuncia della sentenza divenuta definitiva. La sola nomina di un difensore di fiducia, con elezione di domicilio presso il suo studio, compiuta in fase di identificazione non costituisce prova dell’effettiva conoscenza della vocatio in iudicium, quando non risulti alcun contatto tra imputato e difensore. L’art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione vigente, non prevede presunzioni, ma impone al giudice una valutazione concreta di tutti gli elementi indicati dalla norma. Il giudice di merito che fondi il rigetto della richiesta sulla sola nomina fiduciaria omette il dovuto accertamento e incorre in violazione di legge.
Il Fatto
Il condannato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di L’Aquila ha respinto la richiesta di rescissione del giudicato relativa a una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Teramo, divenuta irrevocabile. Il provvedimento di esecuzione gli era stato notificato solo in un momento successivo.
La Corte territoriale aveva escluso i presupposti del rimedio osservando che l’imputato aveva nominato un difensore di fiducia, cancellato dall’albo soltanto durante la fase dibattimentale. Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen., lamentando che la Corte abbia operato un discrimen ingiustificato tra difensore d’ufficio e difensore di fiducia e abbia omesso ogni approfondimento istruttorio sull’effettiva conoscenza del procedimento.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale accoglie il ricorso. In via preliminare la Corte rileva che, essendo la sentenza pronunciata nel novembre 2023, trova applicazione la nuova disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, che ha eliminato il presupposto dell’ignoranza incolpevole. Presupposto del rimedio è ora la mancata prova dell’effettiva conoscenza del processo prima della pronuncia definitiva.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui è sufficiente, perché si proceda alla rescissione, che l’assenza sia stata dichiarata in mancanza dei presupposti dell’art. 420-bis cod. proc. pen., anche in presenza di una scarsa diligenza dell’imputato, e che questi non abbia potuto proporre impugnazione senza colpa. La modifica normativa limita la rilevanza ostativa dell’elemento soggettivo della colpa al momento dell’impugnazione, e non anche a quello della conoscenza del processo.
Sul piano sistematico la Corte osserva che l’art. 420-bis cod. proc. pen., anche nella formulazione precedente, non prevedeva alcuna presunzione, ma indicava soltanto indici sintomatici della conoscenza. La nuova formulazione impone al giudice di tener conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante. La scelta del legislatore, conforme alle indicazioni della giurisprudenza convenzionale, esclude regole rigide e impone una valutazione concreta.
La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio può costituire dato sintomatico della conoscenza, ma va valutata insieme alle modalità e al tempo della notifica. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 28912 del 2019, che hanno delineato i confini del processo in absentia, e la Sez. VI n. 24729 del 2024, secondo cui non è indice di effettiva conoscenza la nomina fiduciaria compiuta in fase di indagini preliminari, seguita da rinuncia al mandato, ove manchi la prova della comunicazione all’imputato.
Nel caso concreto l’imputato non ha ricevuto la notifica personale e la vocatio in iudicium è stata notificata solo al difensore domiciliatario, nominato all’atto dell’identificazione, poi sospeso dall’albo e tratto in arresto, mai comparso nel processo. La Corte territoriale ha valorizzato la sola nomina fiduciaria senza considerare tali peculiarità né verificare i presupposti della nuova formulazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. Ne segue l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila per nuovo esame.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.