Daspo urbano, il giudice penale verifica la legittimità del provvedimento del Questore (Cass. pen. Sez. III n. 29123 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure volte a prevenire disordini urbani, il giudice penale chiamato a decidere sulla trasgressione del divieto di accesso previsto dall’art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è tenuto a verificare la legittimità del provvedimento questorile che lo ha imposto, dandone conto in motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella espressa dal Questore. Il controllo va condotto attenendosi rigorosamente ai parametri individuati dalla Corte costituzionale n. 47 del 2024. Il pericolo per la sicurezza non può desumersi dalla sola personalità dell’agente o dai suoi precedenti, ma deve emergere dalla condotta tenuta, concretamente indicativa del rischio che la presenza del soggetto ingenera per i fruitori della struttura. È inammissibile il motivo di ricorso che ometta la necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, che aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 10, comma 2, della legge n. 48/2017, per avere contravvenuto al divieto del Questore di accedere alla piazza antistante una clinica di Maddaloni.

Avverso la decisione della Corte territoriale il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la violazione di legge per non avere la Corte dichiarato l’illegittimità del provvedimento di Daspo urbano adottato dal Questore. Il provvedimento, secondo il ricorrente, si sarebbe limitato a rilevare la necessità di neutralizzare la pericolosità del prevenuto con mere affermazioni apodittiche, senza indicare le condotte antisociali idonee a mettere a rischio la sicurezza nell’area.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto infondato, rilevando che la Corte di appello aveva preso in esame una congrua motivazione del provvedimento questorile, tale da renderlo insuscettibile di sindacato negativo. Il ricorrente, invece, non aveva considerato quella spiegazione, incorrendo nel noto principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014).

La Corte territoriale non si era limitata a richiamare la presenza, negli spazi di interesse, di una clinica medica con flusso di persone intenso e idoneo ad agevolare l’attività abusiva. Aveva anche specificamente motivato le ragioni per cui il destinatario della misura aveva reiteratamente impedito l’accessibilità e la fruizione delle aree di parcheggio da parte del pubblico, svolgendo attività di parcheggiatore abusivo. In tale condotta il Questore aveva colto un valido motivo di pericolo per la sicurezza, considerata la molestia insita nel gestire arbitrariamente aree di accesso pubblico.

La Corte ha richiamato il proprio precedente secondo cui, in tema di misure volte a prevenire disordini urbani e ad assicurare il decoro cittadino, il giudice penale è tenuto a verificare la legittimità del provvedimento questorile, fornendo adeguata motivazione e senza sostituire la propria valutazione a quella del Questore, avuto riguardo alla reiterazione delle condotte trasgressive e alla sussistenza del pericolo per la sicurezza pubblica (Sez. 3, n. 11794 del 17/02/2026).

Tali conclusioni vanno ribadite alla luce delle precisazioni della Corte costituzionale n. 47 del 2024, che ha delineato le coordinate interpretative dell’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017. Il termine sicurezza va inteso in senso ristretto, quale garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le proprie lecite attività al riparo da condotte criminose. La norma richiede che il pericolo emerga dalla condotta tenuta e non dalla sola personalità dell’agente, desunta dai precedenti penali: il comportamento deve risultare concretamente indicativo del pericolo, ad esempio per l’atteggiamento aggressivo, minaccioso o insistentemente molesto.

Il giudice penale, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità di chi è tratto a giudizio per la violazione di un decreto del Questore emesso ai sensi degli artt. 9 e 10 d.l. n. 14 del 2017, deve dunque valutare la legittimità di tale provvedimento e la conseguente configurabilità della fattispecie contravvenzionale, attenendosi ai parametri della Corte costituzionale n. 47 del 2024. A tali parametri il giudice di merito si è attenuto, sia pure con spiegazione sintetica. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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