Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 3113 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità, il ricorso per cassazione con cui si prospetti una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali, essendo preclusa al giudice di legittimità la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46. Il riconoscimento della fattispecie della lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi normativamente indicati, sia quelli concernenti l’azione sia quelli attinenti all’oggetto materiale del reato, dovendosi escludere l’attenuante quando anche uno solo di essi porti a ritenere che la lesione del bene giuridico protetto non sia di lieve entità.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 22 settembre 2023, ha confermato la pronuncia del G.I.P. del locale Tribunale che aveva condannato l’imputato alla pena di cinque anni e due mesi di reclusione ed euro 24.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 23, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110; 648 cod. pen.; 697 cod. pen.; 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con due motivi l’illogicità della motivazione e l’erronea applicazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, oltre alla mancata assunzione di prova decisiva sulla sua responsabilità per il delitto di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, e l’erronea applicazione di legge con vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto alla prima censura, ribadisce che esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali possa integrare il vizio di legittimità.
Il Collegio richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 6402 del 1997 e la giurisprudenza successiva (Sez. V n. 17905 del 2006; Sez. VI n. 22445 del 2009), osservando che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46 del 2006, resta immutata la natura del sindacato esercitabile sui vizi della motivazione. Rimane preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto o l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione.
Nel caso concreto il ricorrente invoca un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità in ordine all’illecita condotta di detenzione a fine di spaccio.
Quanto alla seconda doglianza, la Corte la ritiene manifestamente infondata. Il riconoscimento della lieve entità richiede un’adeguata valutazione complessiva del fatto in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, nonché a qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (Sez. VI n. 1428 del 2017; Sez. VI n. 39977 del 2013). Il giudice deve vagliare tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della prevalenza eventualmente riservata ad alcuni di essi.
La Corte territoriale ha offerto una motivazione adeguata sul diniego della fattispecie della lieve entità, valorizzando gli aspetti rivelatori della professionalità con cui l’attività di spaccio veniva svolta, e negando la più lieve ipotesi sulla base di elementi ritenuti maggiormente significativi ai fini dell’esclusione della minima offensività. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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