Continuazione per gruppi esclusa in executivis senza richiesta specifica (Cass. pen. Sez. VII n. 26854 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di unificazione dei reati ai sensi dell’art. 81 cod. pen., la cd. continuazione per gruppi non può essere esaminata dal giudice dell’esecuzione se non è stata oggetto di specifica richiesta al momento della proposizione dell’incidente di esecuzione. Il mero stato di tossicodipendenza del condannato non è elemento sufficiente a dimostrare la preventiva ideazione unitaria, dovendo il giudice valutare anche la distanza cronologica tra i fatti e la componente soggettiva degli stessi. La motivazione che valorizza tali elementi come espressione di una scelta complessiva di vita, anziché di un unico disegno criminoso, è logica e coerente e si sottrae al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Il condannato ha proposto incidente di esecuzione davanti al Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell’esecuzione, chiedendo di unificare sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati con sei sentenze, pronunciate per estorsione tentata e consumata, rapina aggravata, lesioni aggravate, furto aggravato e altro, commessi tra il 2012 e il 2016.
Il Tribunale ha rigettato la richiesta, negando la sussistenza di un medesimo disegno criminoso. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. pen., nonché la mancata considerazione della propria condizione di tossicodipendente.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare una questione di ordine processuale, destinata a sorreggere da sola la decisione. La continuazione per gruppi — cioè la possibilità di riconoscere l’unitarietà del disegno criminoso limitatamente a gruppi di reati, e non necessariamente a tutti — non è stata oggetto di specifica richiesta davanti al giudice dell’esecuzione. Su questo punto la motivazione dell’ordinanza impugnata è chiara e l’odierna doglianza risulta, per questa parte, non coltivabile.
Nel merito, i giudici di legittimità ribadiscono che il solo stato di tossicodipendenza non è sufficiente a fondare la prova della preventiva ideazione unitaria richiesta dall’art. 81 cod. pen.. La valutazione del giudice di merito deve calarsi nella concretezza del caso, considerando congiuntamente molteplici indicatori.
Nel caso esaminato, la distanza cronologica tra i fatti e la differente componente soggettiva degli stessi sono stati letti dal Tribunale come sintomi di una scelta complessiva di vita, piuttosto che come traccia di un progetto criminoso unitario. Tale lettura regge anche di fronte alla sostanziale omogeneità dei reati, elemento che di per sé non è decisivo.
La Corte qualifica le censure del ricorrente come mere critiche di fatto, volte a sollecitare una diversa valutazione degli elementi già esaminati in executivis. Esse risultano inoltre aspecifiche, perché non si confrontano con le argomentazioni effettivamente poste a fondamento dell’ordinanza impugnata. Essendo la motivazione logica e coerente e priva di contraddittorietà, essa si sottrae al sindacato di legittimità.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.. La Corte dispone inoltre l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003.
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Nota della Redazione
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