Reddito di cittadinanza, omessa dichiarazione del coniuge detenuto integra il delitto (Cass. pen. Sez. VII n. 29874 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integrano il delitto di cui all’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni contenute nell’autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge. Rientra nella portata della norma incriminatrice l’omessa dichiarazione della condanna e dello stato detentivo del coniuge, che abbia comportato un’erogazione maggiore di quella dovuta. L’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepire l’erogazione, in difetto dei requisiti richiesti dall’art. 2 d.l. n. 4 del 2019, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude il dolo ex art. 5 cod. pen., perché la disposizione integra il precetto penale di cui all’art. 7 del citato d.l.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in primo grado dal Tribunale di Trapani per il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, per avere omesso di dichiarare, nella domanda di accesso al reddito di cittadinanza, l’esistenza di una condanna a carico del coniuge e lo stato detentivo di quest’ultimo. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 16/09/2025, ha confermato la condanna.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sotto tre profili: la mancata applicazione dell’art. 47 cod. pen., sul presupposto che il beneficio sarebbe comunque stato riconosciuto, sia pure in misura minore; la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; la configurabilità di un errore sul fatto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 49686 del 13/07/2023, richiamata dalla stessa difesa, secondo cui le omesse o false indicazioni sono penalmente rilevanti solo quando siano funzionali a ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura superiore a quella di legge. Su questa base la prima censura è dichiarata manifestamente infondata: l’omessa dichiarazione della condanna e dello stato detentivo del coniuge ha comportato un’erogazione maggiore di quella che sarebbe spettata, sicché la condotta rientra nella portata applicativa della norma incriminatrice.
Quanto alla prospettata configurabilità di un errore sul fatto, la Corte richiama l’insegnamento di Sez. 2 n. 23265 del 07/05/2024: l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepire l’erogazione, in difetto dei requisiti richiesti dall’art. 2 d.l. n. 4 del 2019, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., poiché la disposizione integra il precetto penale di cui all’art. 7 del citato d.l.
Sul terzo profilo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte ritiene la valutazione della Corte territoriale immune da rilievi. Il fatto che la ricorrente avrebbe avuto diritto all’erogazione in misura minore non assume rilevanza decisiva, in assenza di specifiche deduzioni volte a precisarne l’importo.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 5 c.p. – Ignoranza della legge penale
- Art. 47 c.p. – Errore di fatto
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto