Reato continuato in executivis e stato di tossicodipendenza del condannato (Cass. pen. Sez. I n. 24012 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato riconosciuto in sede esecutiva, il giudice dell’esecuzione deve verificare la sussistenza di concreti indicatori del disegno criminoso unitario — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità di vita — non essendo sufficiente la sola abitualità a delinquere né la ricaduta nel reato. A seguito della modifica dell’art. 671, comma primo, cod. proc. pen., il giudice deve altresì accertare se il condannato versasse in stato di tossicodipendenza e se tale stato abbia inciso sulla commissione dei reati, alla luce di specifici indicatori. Quanto al calcolo delle riduzioni premiali, in presenza di reati giudicati con riti alternativi, la rideterminazione della pena unica segue il criterio fissato dalla giurisprudenza di legittimità, operando per gruppi omogenei secondo il rito di definizione.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza al giudice dell’esecuzione chiedendo l’unificazione sotto il vincolo della continuazione di reati giudicati con tre distinti gruppi di sentenze. Il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento, rideterminava le pene per ciascun gruppo. Avverso tale ordinanza il condannato ricorreva per cassazione deducendo tre motivi: l’illogica esclusione dello stato di tossicodipendenza per i reati anteriori al 2010; la mancata comparazione tra i reati satellite e la pena base nel terzo gruppo; il mancato computo delle riduzioni premiali derivanti dai riti alternativi.
Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità del ricorso. La questione giungeva così davanti alla Corte di legittimità, chiamata a verificare la correttezza del percorso motivazionale del giudice dell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro dei principi in materia di reato continuato. L’unicità del disegno criminoso postula l’anticipata e unitaria ideazione delle violazioni, già presenti nella mente del reo nella loro specificità. La prova di tale congiunta previsione va ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza e del dato progettuale sottostante alle condotte.
Il giudice dell’esecuzione non può attribuire rilievo a un programma delinquenziale meramente generico. È necessaria l’individuazione, fin dal primo episodio, di tutti i successivi almeno nelle loro connotazioni fondamentali. L’identità del disegno criminoso va negata quando, malgrado la contiguità spazio-temporale, la successione degli episodi riveli l’occasionalità di quelli compiuti successivamente. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 28659 del 2017, che hanno ribadito la necessità di un’approfondita verifica di concreti indicatori in sede esecutiva.
Quanto allo stato di tossicodipendenza, la Corte osserva che il Tribunale ha congruamente motivato la retrodatazione al 2010, basandosi sulle dichiarazioni della compagna del condannato. Non era possibile retrodatare ulteriormente l’inizio della dipendenza, poiché ciò avrebbe richiesto di riporre esclusivo affidamento sulla mera affermazione del condannato, priva di riscontro documentale. La residua censura presenta carattere marcatamente fattuale e rivalutativo, estraneo al sindacato di legittimità: non è ammessa una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
Sul secondo motivo, la Corte rileva l’inconsistenza della censura: la pena base è stata correttamente individuata e su di essa sono stati apportati i singoli incrementi. Quanto alla motivazione degli aumenti, il Tribunale ha legittimamente richiamato quelli già operati in sede di cognizione, condividendone motivazione ed entità.
Sul terzo motivo, la Corte richiama il principio fissato da Sez. I n. 232 del 2025: in caso di continuazione tra reati giudicati con rito abbreviato e altro oggetto di patteggiamento, quando il reato più grave sia tra quelli giudicati con rito abbreviato, la rideterminazione deve calcolare gli aumenti per ciascun reato abbreviato, operare la riduzione di un terzo, e infine calcolare l’aumento per il reato patteggiato mantenendo la riduzione già fissata. Tale operazione è stata correttamente eseguita. Il ricorso, inoltre, è sul punto generico e privo di specifico riferimento a un determinato gruppo di reati. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali e annotazione ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.