Recidiva e aumento di pena: verifica del rapporto tra fatto e precedenti (Cass. pen. Sez. VII n. 3134 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione sul riconoscimento della recidiva e sul conseguente aumento di pena non può fondarsi sul mero dato descrittivo dell’esistenza di precedenti penali. Il giudice deve verificare, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, accertando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indice di una perdurante inclinazione al delitto che abbia operato come fattore criminogeno. È inammissibile, per difetto di adeguato confronto con le argomentazioni della decisione impugnata, il ricorso che non si misuri con tale percorso argomentativo.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 dicembre 2023, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, aveva ridotto la pena inflitta al condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, applicando la recidiva specifica infraquinquennale.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo mancanza di motivazione in ordine alle ragioni del riconoscimento della recidiva, di cui assumeva l’insussistenza dei presupposti applicativi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non deducibile in sede di legittimità. Il ricorrente non ha sviluppato alcun adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata, con la conseguenza che la doglianza resta priva del necessario aggancio critico alla motivazione.

La sentenza di appello è lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e dunque non si presta al sindacato di legittimità. Essa si conforma ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena per la recidiva.

Il punto centrale è il metodo seguito dal giudice di merito. La Corte territoriale non si è limitata a dedurre la pericolosità sociale dal mero dato descrittivo dell’esistenza di precedenti specifici. Ha invece esaminato in concreto, sulla scorta dei criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne.

In particolare, il giudice ha verificato se e in quale misura la pregressa condotta criminosa fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, tale da avere influito come fattore criminogeno sulla commissione del reato. A sostegno di questo percorso la Corte richiama Sez. III n. 33299 del 16.11.2016 e, in termini conformi, Sez. Un. n. 35738 del 27.05.2010.

All’inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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