Revisione errore di fatto non travolge giudicato reati satellite (Cass. pen. Sez. 2 n. 10522 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è esperibile esclusivamente avverso i provvedimenti della Corte di cassazione che siano affetti da un errore percettivo risultante dagli atti del procedimento. L’eventuale annullamento disposto in tale sede, limitato al capo relativo al reato ritenuto più grave, non incide sul giudicato formatosi in relazione agli altri reati avvinti dal vincolo della continuazione. Ne consegue che, non essendo travolto il giudicato parziale sui reati satellite, nessuna efficacia estintiva può essere riconosciuta alla prescrizione maturata successivamente alla pronuncia rescindente con riferimento a tali reati.

Il Fatto

La Corte di appello di Brescia, giudicando in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte di cassazione, rideterminava la pena per gli imputati in relazione al reato di cui al capo n. 23 della rubrica, ritenuto satellite rispetto a quello più grave di cui al capo n. 4.

Avverso tale sentenza gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per l’omessa declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo n. 23, assumendo che l’annullamento, avendo avuto ad oggetto il reato più grave tra quelli avvinti dalla continuazione, avrebbe dovuto travolgere l’intero rapporto processuale, determinando l’estinzione anche per il reato satellite.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile, chiarendo la portata dell’annullamento pronunciato in sede di ricorso straordinario per errore di fatto.

La pronuncia rescindente ha avuto ad oggetto esclusivamente il reato di cui al capo n. 4, senza che alcuna statuizione abbia travolto il precedente giudicato formatosi sugli altri reati ritenuti in continuazione. L’errore rilevato riguardava la mancata considerazione dell’intervenuta remissione della querela per il capo n. 4, circostanza che ha determinato l’annullamento limitato a tale specifica imputazione.

La Corte ha richiamato il principio, pur condiviso, secondo cui in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per reati uniti dal vincolo della continuazione, se l’ammissibilità dell’impugnazione è limitata al capo relativo al reato più grave, l’annullamento si ripercuote anche sugli aumenti sanzionatori per i reati satellite, mantenendo aperto il rapporto processuale in punto pena. Tale principio, tuttavia, non opera nel caso dell’annullamento per errore di fatto, che non comporta il venir meno del giudicato parziale sui diversi fatti non coinvolti nell’errore.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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