Art. 106.
Luogo della celebrazione
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.
Libro I — Delle persone e della famiglia
Art. 106.
Luogo della celebrazione
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.
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