La prima udienza ex art. 40 comma 10 c.c.i.i. è quella fissata per il ricorso del creditore anche se rinviata (Cass. civ. Sez. 1 n. 19789 del 14.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 40, comma 10, c.c.i.i., anche nel testo previgente rispetto alla riforma di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 136 del 2024, la “prima udienza” rilevante ai fini del termine perentorio, “a pena di decadenza”, entro cui il debitore può presentare una domanda di accesso a uno strumento alternativo di regolazione della crisi, è l’udienza regolarmente fissata per la trattazione del ricorso del creditore, anche qualora il giudice si sia limitato a disporre un rinvio. La rigidità del termine finale non è irragionevole, atteso che l’iniziativa del debitore, per essere rispettosa del dovere di tempestività, dovrebbe normalmente precedere quella dei creditori. La revoca dell’ammissione al concordato determina, ai sensi dell’art. 106, comma 3, c.c.i.i., una sorta di automatismo nell’apertura della liquidazione giudiziale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero.
Il Fatto
Il Tribunale di Verona dichiarò aperta la liquidazione giudiziale di una società, previo accertamento dell’inammissibilità, ai sensi dell’art. 40, comma 10, c.c.i.i., della nuova domanda di ammissione al concordato preventivo presentata dalla debitrice, la quale era già stata ammessa a un precedente concordato, poi revocato ai sensi dell’art. 106 c.c.i.i.
La società propose reclamo ai sensi dell’art. 51 c.c.i.i., rigettato dalla Corte d’Appello di Venezia. Avverso la sentenza della corte territoriale, la società ha presentato ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 40, commi 10 e 7, c.c.i.i., sostenendo che la “prima udienza”, termine ultimo per la presentazione della domanda, dovesse intendersi come l’udienza effettivamente trattata nel merito e non quella in cui il giudice si era limitato a disporre un rinvio. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato, valorizzando il dato letterale della norma, il cui riferimento alla “prima udienza” è chiaro e incondizionato.
La Cassazione ha precisato che la fissazione di un termine “a pena di decadenza” non contrasta con i principi del diritto della crisi d’impresa, che pure privilegia le soluzioni concordate, ma impone al contempo all’imprenditore il dovere di affrontare tempestivamente l’insolvenza. La priorità della domanda del debitore è contemperata dalla legge in modo rigido, mediante un termine perentorio, non potendo considerarsi irragionevole la scelta di limitare la reazione del debitore alla più tempestiva azione del creditore.
La Corte ha altresì escluso l’irragionevolezza della disparità di trattamento rispetto all’ipotesi di cui all’art. 40, comma 9, c.c.i.i., in cui il ricorso del creditore è ammesso fino alla rimessione della causa al collegio. Le due situazioni non sono comparabili, poiché nella prima la domanda del debitore, presentata successivamente, assume priorità su quella del creditore, mentre nella seconda il ricorso del creditore può essere accolto solo all’esito negativo della domanda di concordato.
Il secondo motivo, volto a contestare l’impossibilità di presentare una seconda domanda di concordato nel medesimo procedimento, è stato dichiarato inammissibile, in quanto la censura era rivolta alla sentenza del tribunale e non a quella, qui impugnata, della corte d’appello, che non aveva fondato la propria decisione su tale tesi. Il terzo motivo, concernente l’accertamento dello stato di insolvenza, è stato ritenuto infondato, in ragione dell’automatismo stabilito dall’art. 106, comma 3, c.c.i.i. tra revoca dell’ammissione al concordato e apertura della liquidazione giudiziale, nonché per la motivazione concreta fornita dalla corte territoriale sulla sussistenza di significativi sintomi di conclamata e duratura insolvenza.
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Nota della Redazione
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