Revoca del concordato semplificato e inammissibilità del ricorso straordinario (Cass. civ. Sez. 1 n. 545 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il tribunale, ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 8, c.c.i.i., in quanto compatibile con il rinvio all’art. 106 c.c.i.i., revoca il decreto di apertura della procedura di concordato semplificato non è soggetto a reclamo per espressa disposizione di legge; di conseguenza, non è ammesso nei suoi confronti il ricorso per cassazione, mancando il requisito della decisorietà. La stessa declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario deve essere affermata qualora il provvedimento di revoca anticipata sia qualificato come diniego di omologazione, poiché in tal caso esso sarebbe stato reclamabile avanti alla corte d’appello ai sensi dell’art. 247 c.c.i.i. e non ricorribile direttamente in sede di legittimità.

Il Fatto

La società ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, depositava presso il Tribunale di Ferrara una domanda di omologazione del concordato semplificato ai sensi dell’art. 25-sexies c.c.i.i. Il tribunale, dopo aver nominato un ausiliario e fissato l’udienza per l’omologazione, ritenendo che dalle informazioni assunte fosse emersa la mancanza ab origine dei presupposti di legge, disponeva la convocazione anticipata della debitrice e, all’esito, revocava l’apertura del concordato semplificato, dichiarando cessate le misure protettive. Avverso tale decreto la società proponeva ricorso per cassazione, articolato in nove motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente esaminato il primo motivo, con cui la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 25-sexies, ultimo comma, e 106 c.c.i.i., in relazione all’art. 111, comma 7, Cost., sostenendo che la revoca anticipata dell’apertura del concordato semplificato sarebbe consentita solo in caso di scoperta di atti in frode e non anche per la mancata verifica dei presupposti di ammissibilità, non essendo il rinvio all’art. 106, comma 2, c.c.i.i. estensibile al concordato semplificato.

Il motivo è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha osservato che il rinvio di cui all’art. 25-sexies, comma 8, c.c.i.i. è completato dalla precisazione che, ai fini dell’art. 106 c.c.i.i., il decreto di apertura della procedura di concordato semplificato equivale all’ammissione al concordato preventivo. Ne consegue l’assenza di incompatibilità tra le due disposizioni, dovendosi applicare l’art. 106 alle diverse condizioni di ammissibilità dettate dall’art. 25-sexies. Il tribunale, quindi, ha legittimamente provveduto ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.c.i.i., revocando il precedente decreto con provvedimento non soggetto a reclamo.

Proprio l’espressa esclusione del reclamo ha indotto la Corte ad affermare la mancanza del requisito della decisorietà, necessario per l’ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. Nel confermare il proprio consolidato indirizzo formatosi in materia di concordato preventivo e di analogo art. 173 legge fall., cui ha dato continuità anche sotto il vigore del Codice della crisi d’impresa, la Corte ha richiamato le pronunce delle Sezioni Unite n. 27073 del 2016 e di Sez. I n. 22442 del 2021, nonché la più recente Sez. I n. 31176 del 2025.

La Corte ha infine precisato che l’inammissibilità del ricorso dovrebbe essere affermata anche qualora il decreto impugnato fosse qualificato come un diniego di omologazione, sia pur anticipato: in tale evenienza, il provvedimento sarebbe stato reclamabile avanti alla corte d’appello ai sensi dell’art. 247 c.c.i.i. e non sarebbe comunque direttamente ricorribile per cassazione.

La declaratoria di inammissibilità ha reso superfluo l’esame degli ulteriori motivi, tutti volti a contestare nel merito la valutazione del tribunale. Non vi era luogo a provvedere sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva, mentre è stata affermata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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