Fatture false autoprodotte e omessa motivazione su tenuità e pene sostitutive (Cass. pen. Sez. III n. 3375 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche quando la falsa documentazione sia stata materialmente creata dall’utilizzatore, sì da farla apparire come proveniente da terzi. Il riferimento a talune ipotesi di fatturazione contenuto nell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 74/2000, come riformato dal d.lgs. n. 158/2015, non ha modificato il rapporto di specialità reciproca tra il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 e quello di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74/2000. Nei reati tributari, l’evasione dell’IRAP non assume rilievo ai fini della quantificazione del profitto confiscabile per equivalente, non essendo un’imposta sui redditi in senso tecnico. Il giudice di appello che ometta di pronunciarsi su conclusioni scritte, ritualmente depositate, con le quali si chieda l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la sostituzione della pena detentiva ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen., incorre nel vizio di mancanza di motivazione, con conseguente annullamento con rinvio.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante di una ditta individuale, per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000. L’imputazione riguardava l’utilizzo in dichiarazione fiscale di fatture relative a operazioni inesistenti, predisposte materialmente dallo stesso imputato mediante denominazioni di ditte cessate o disconosciute dagli emittenti.

Il Tribunale aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, in relazione all’originaria imputazione. Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi, tra cui la mancata valutazione delle conclusioni scritte depositate dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia, con richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto e di sostituzione della pena detentiva.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i motivi terzo e quarto, relativi all’affermazione della responsabilità. Richiamando il principio di ius receptum, i giudici di legittimità confermano che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti è configurabile anche quando la falsa documentazione sia creata dall’utilizzatore della stessa, così da farla apparire come proveniente da terzi.

La Corte precisa che il riferimento a talune ipotesi di fatturazione contenuto nell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 74/2000, come riformato dal d.lgs. n. 158/2015, non ha modificato il rapporto di specialità reciproca tra le due fattispecie. Nel caso concreto, i documenti autoprodotti e portati in dichiarazione sono stati correttamente qualificati dal giudice di merito come fatture, richiamando il precedente Sez. 3, n. 13364 del 14/02/2024, Rv. 286134. La doglianza sulla errata qualificazione dei documenti come fatture in senso tecnico, ai sensi dell’art. 21 d.p.r. n. 633/1972, è invece giudicata generica e inammissibile.

Sono invece fondate la prima e la seconda doglianza. Il ricorrente aveva depositato conclusioni scritte con cui chiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., estesa dalla riforma ai reati puniti con pene non superiori nel minimo a due anni, e la sostituzione della pena detentiva. La Corte territoriale non ha dato alcun riscontro a tali richieste: nel verbale di udienza risultano richiamate solo le conclusioni del Procuratore generale e nel frontespizio della sentenza non vi è cenno alle conclusioni del ricorrente.

Poiché le conclusioni scritte erano sufficientemente precise e idonee a radicare il dovere di pronunciarsi, si configura il vizio di mancanza di motivazione. La Corte ricorda che, per la disciplina transitoria dell’art. 95 d.lgs. n. 150/2022, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sulle nuove pene sostitutive solo se vi sia richiesta dell’imputato, da formulare al più tardi nel corso dell’udienza di discussione in appello, richiamando Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090. Non è possibile, in sede di legittimità, applicare direttamente la causa di non punibilità, richiedendosi valutazioni di merito.

Quanto al settimo motivo, la Corte rileva l’erronea quantificazione della confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, avendo il Tribunale computato anche le maggiori imposte accertate a titolo di IRAP. In tema di confisca, l’evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive non assume rilievo, non essendo un’imposta sui redditi in senso tecnico, come affermato da Sez. 3, n. 5148 del 26/09/2023, Rv. 285941. La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto non comprensibile il motivo di appello sul punto. Il sesto motivo resta assorbito.

Nota della Redazione

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