Il diniego della tenuità del fatto non può essere apparente (Cass. pen. Sez. 3 n. 9521 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione per assertività e apparenza inficia il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. quando il giudice di merito ometta di confrontarsi con le specifiche censure dell’appellante, limitandosi a richiamare elementi quali la natura dello stupefacente e il numero di dosi, senza spiegarne l’effettiva portata ostativa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma aveva confermato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Latina aveva ritenuto il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, condannandolo alla pena di quattro mesi di reclusione e 600,00 euro di multa. La contestazione riguardava la cessione di modeste quantità di marijuana e hashish, mentre la perquisizione domiciliare aveva portato al rinvenimento di un quantitativo più consistente di sostanza.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi: la nullità del capo di imputazione per indeterminatezza, il vizio di motivazione in ordine all’assenza di principio attivo idoneo a costituire dose drogante, l’omessa considerazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il terzo motivo fondato, dichiarando inammissibili il primo, il secondo e il quarto. Quanto alle prime due doglianze, il Collegio ha osservato che l’eventuale insussistenza della condotta di cessione per la minima quantità di principio attivo attiene alla sussistenza del fatto, non alla determinatezza dell’imputazione; inoltre, la questione non era stata devoluta con l’atto d’appello, configurandosi come nuova in sede di legittimità.
La Corte ha richiamato la regola del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., che preclude la deduzione in cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La ratio è quella di evitare che possa sempre rilevarsi un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado su punti non investiti dal controllo della Corte di merito. In applicazione di tale principio, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possano prospettarsi per la prima volta in cassazione questioni diverse da quelle dedotte in appello.
Con riguardo al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la Corte territoriale aveva escluso la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità facendo leva sulla diversa natura dello stupefacente e sul numero di dosi confezionate, indicative di un’attività non occasionale. Si tratta — ha osservato il Collegio — di una motivazione assertiva e solo apparente, che non considera che si tratta esclusivamente di droghe leggere, caratterizzate dal medesimo principio attivo, e che non risponde alle censure specifiche dell’appellante incentrate sul numero ridottissimo di dosi ricavabili. Tale lacuna risulta tanto più evidente se rapportata allo stato di incensuratezza dell’imputato, anch’esso non considerato.
La sentenza è stata conseguentemente annullata limitatamente all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, ferma restando la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e responsabilità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
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Nota della Redazione
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