Restituzione atti al PM per archiviazione non abnorme e non ricorribile (Cass. pen. Sez. IV n. 3832 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione, restituisce gli atti al pubblico ministero per il rispetto delle forme previste, è atto di natura interlocutoria, privo di delibazione sul merito, riconducibile a schema normativo e perciò non affetto da abnormità strutturale. Esso non integra neppure l’abnormità funzionale, poiché non determina una stasi insuperabile del procedimento, restando al pubblico ministero la possibilità di reiterare la richiesta di archiviazione nel rispetto delle forme. In difetto di abnormità, il provvedimento è inoppugnabile per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568, comma 1, cod. proc. pen., e il ricorso per cassazione è inammissibile. La categoria dell’abnormità non può essere invocata per rendere ricorribili atti meramente illegittimi, affetti da nullità o non condivisi, perché ciò eluderebbe il regime legale delle impugnazioni.
Il Fatto
Il pubblico ministero propone ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il GIP del Tribunale di L’Aquila, in data 08.05.2024, aveva restituito gli atti al medesimo ufficio requirente nell’ambito di un procedimento a carico di ignoti, sull’assunto del mancato rispetto delle forme previste per la richiesta di archiviazione, anche in relazione a un asserito malfunzionamento del sistema informatico.
Nel giudizio di legittimità il Procuratore generale conclude per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. La questione centrale, tuttavia, non attiene al funzionamento del sistema telematico, ma alla stessa impugnabilità del provvedimento da parte del pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il tema del funzionamento o malfunzionamento del sistema informatico, pur oggetto del ricorso e del provvedimento impugnato, è estraneo all’effettivo thema decidendum. Va preliminarmente esaminata l’impugnabilità dell’atto. Il provvedimento con cui il Procuratore della Repubblica accerta il malfunzionamento, pur incidendo sulla gestione degli affari giudiziari, presenta caratteristiche di atto amministrativo a funzione organizzativa, la cui sindacabilità compete agli organi della giustizia amministrativa.
Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento impugnato, oltre a essere inoppugnabile per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è abnorme. Il ricorso avverso un atto privo di gravame è ammissibile solo se l’atto sia affetto da abnormità, costituendo in tal caso l’unico rimedio. La Corte richiama l’orientamento secondo cui è abnorme l’atto che, per singolarità e stranezza del contenuto, risulta avulso dall’ordinamento processuale, ovvero quello che, pur astrattamente manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e oltre ogni ragionevole limite, integrando uno sviamento della funzione giurisdizionale (Sez. U n. 25957 del 26.03.2009, Toni).
L’abnormità può assumere profilo strutturale — quando l’atto si ponga fuori del sistema organico della legge processuale — o funzionale, quando determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U n. 17 del 10.12.1997, Di Battista; Sez. U n. 26 del 24.11.1999, Magnani; Sez. U n. 33 del 22.11.2000, Boniotti; Sez. U n. 5307 del 20.12.2007, Battistella). La categoria non può essere invocata per atti solo illegittimi o affetti da nullità, perché ciò eluderebbe il regime di tassatività stabilito dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U n. 20569 del 18.01.2018, Ksouri).
Nel caso di specie difetta il profilo strutturale: il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero è natura interlocutoria e non è avulso dal sistema, essendo previsto da diverse disposizioni, anche nel segmento che origina dalla richiesta di archiviazione (artt. 410 e 411 cod. proc. pen.). Né rileva l’uso della sanzione della “inammissibilità” nel dispositivo, trattandosi di terminologia impropria che non incide sul provvedimento di fatto adottato.
Difetta anche il profilo funzionale: la restituzione non esclude il rinnovo della richiesta di archiviazione, che dà nuovo impulso alle attività processuali. La stasi rilevante si determina solo quando il processo non possa proseguire se non mediante un atto nullo del pubblico ministero (Sez. U n. 10728 del 16.12.2021, Fenucci). L’eventuale tardività della nuova richiesta rispetto al termine di chiusura delle indagini non determina alcuna nullità, perché il pubblico ministero può reiterare la richiesta in caso di rigetto, provvedimento non impugnabile (Sez. 3 n. 41612 del 29.05.2019, Saquella). Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, senza le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen., non essendo stato proposto dalla parte privata.
Nota della Redazione
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