Dichiarazioni predibattimentali e garanzie: annullata la condanna del presunto facilitatore (Cass. pen. Sez. I n. 31541 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni predibattimentali rese da soggetti divenuti irreperibili possono essere acquisite ai sensi dell’art. 512, comma 1, cod. proc. pen. solo se l’imprevedibilità dell’impossibilità di ripetizione è verificata con prognosi postuma, avuto riguardo alle conoscenze concrete disponibili fino alla scadenza del termine per chiedere l’incidente probatorio. All’acquisizione deve aggiungersi l’esclusione che l’assenza dipenda da una libera scelta dell’interessato, che presuppone l’effettiva contezza della citazione. Quando le dichiarazioni costituiscono base determinante dell’accertamento, la loro utilizzabilità è subordinata a adeguate garanzie procedurali, non surrogabili da una congettura sull’esperienza comune. È inammissibile desumere l’appartenenza all’equipaggio dal solo fatto che un coimputato disponga di filmati che ritraggono il conducente dell’imbarcazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della decisione del Tribunale, aveva riconosciuto due imputati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, commi 1 e 3-bis, T.U. imm., per avere partecipato, quali componenti dell’equipaggio, al trasporto via mare di cinquantadue migranti dalla Turchia alle coste calabresi. In accoglimento degli appelli, i giudici distrettuali avevano applicato le circostanze attenuanti generiche, escluso l’aggravante di cui all’art. 12, comma 3, lett. c), T.U. imm. e rideterminato la pena in anni quattro, mesi uno di reclusione ed euro ottocentomila di multa ciascuno.
Il giudizio di responsabilità si fondava sulle sommarie informazioni rese da tre migranti, acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. per sopravvenuta irreperibilità, oltre che sugli accertamenti della Guardia costiera, sul riconoscimento fotografico e su fotografie e filmati che ritraevano uno degli imputati al timone. Entrambi i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della norma incriminatrice e vizi di motivazione in ordine all’utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali e alla loro valenza probatoria.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione processuale comune ai ricorrenti. Secondo l’art. 512, comma 1, cod. proc. pen., la lettura degli atti predibattimentali è consentita quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione. Il Collegio richiama la lettura consolidata: l’imprevedibilità va valutata con criterio ex ante e con la tecnica della prognosi postuma, riproducendo la valutazione che la parte ha compiuto in fase di indagine, secondo le circostanze allora note o conoscibili (Sez. U. n. 11586 del 2021; Sez. V n. 11248 del 2025). La condizione di cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno non basta, di per sé, a rendere prevedibile l’allontanamento.
La verifica non è però sufficiente. Occorre anche escludere che la mancata escussione in contraddittorio dipenda da una libera scelta dell’interessato, altrimenti opera la regola di esclusione di cui all’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. L’assenza è volontaria solo se il dichiarante ha avuto effettiva contezza della citazione (Sez. VI n. 57243 del 2017; Sez. III n. 3068 del 2016). Nel caso di specie i tre dichiaranti non sono mai stati raggiunti da un atto di citazione, essendosi allontanati dal centro di accoglienza il giorno stesso in cui il pubblico ministero ha articolato la richiesta di incidente probatorio e prima dell’ordinanza di ammissione. La tempestività della richiesta, avanzata due giorni dopo l’inizio delle indagini, esclude un’inerzia causalmente efficiente della pubblica accusa.
Il Collegio ribadisce poi che la condanna fondata su dichiarazioni unilaterali è compatibile con le garanzie convenzionali solo se il sacrificio del diritto di difesa è bilanciato da adeguate garanzie procedurali (Sez. U. n. 11586 del 2021; Sez. U. n. 14800 del 2017). Tali garanzie consistono nell’accurato vaglio di credibilità, nello scrutinio delle modalità di raccolta e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto.
La sentenza impugnata ha richiamato solo una massima, senza approfondire il tema dei contrappesi. Per il primo ricorrente la carenza è compensata da una prova documentale significativa del suo ruolo operativo: le fotografie e i filmati che lo ritraggono al timone, riconosciuti autentici. Per il secondo, invece, gli unici elementi sono le dichiarazioni predibattimentali, il riconoscimento fotografico e l’argomento logico secondo cui avrebbe potuto girare i filmati solo perché membro dell’equipaggio. Siffatto argomento è una congettura, non una massima di esperienza, giacché è frequente che siano i migranti a filmare scene del viaggio. La motivazione omette inoltre di rispondere alla ricostruzione alternativa del ricorrente quale migrante allontanatosi per ragioni politiche.
Il ricorso del primo imputato è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali; quello del secondo è accolto, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria.
Nota della Redazione
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