Impugnazione telematica a ufficio incompetente: inammissibilità e rischio del mittente (Cass. pen. Sez. 5 n. 10258 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, anche quando il deposito avvenga con modalità telematiche. Il deposito a mezzo PEC costituisce un’eccezione tipizzata e tassativa, consentita solo nei casi espressamente previsti dalla normativa transitoria, sicché la trasmissione dell’atto a un ufficio diverso da quello competente rende l’impugnazione inammissibile. La relativa declaratoria consegue al mancato rispetto delle regole formali e il rischio dell’errore grava sull’impugnante, senza che possa trovare applicazione il principio del raggiungimento dello scopo. La previsione dell’art. 175-bis cod. proc. pen. opera solo in presenza di un accertato malfunzionamento dei sistemi informatici, attestato nelle forme prescritte, che deve essere dimostrato dalla parte che intende avvalersene.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse dell’imputato avverso la sentenza di primo grado, rilevando che l’atto era stato depositato a mezzo PEC in data successiva alla sentenza, presso un ufficio non competente. Secondo il giudice territoriale, il deposito doveva avvenire, a pena di decadenza, presso la cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, e non presso altro ufficio.
Avverso tale ordinanza, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo motivo ha sostenuto la validità del deposito telematico effettuato via PEC, in virtù del regime transitorio. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dei principi di equità processuale e di ragionevole durata del processo, assumendo che la sanzione dell’inammissibilità sarebbe sproporzionata.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando come la riforma Cartabia abbia introdotto, con l’art. 111-bis cod. proc. pen., la regola del deposito telematico quale modalità ordinaria di presentazione degli atti. La disciplina transitoria ha poi individuato con precisione i casi in cui è ancora consentito il deposito con modalità non telematiche, attribuendo alla PEC un ruolo eccezionale e circoscritto.
La Corte ha precisato che, in base all’art. 582 cod. proc. pen., come novellato, la presentazione dell’impugnazione deve avvenire presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Tale regola vale sia per il deposito telematico sia per quello cartaceo. La violazione di tale disposizione, unitamente agli artt. 581 e 585 cod. proc. pen., determina l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..
Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che la difesa non ha dimostrato l’esistenza di un malfunzionamento del sistema informatico, condizione necessaria per poter invocare la clausola di salvaguardia di cui all’art. 175-bis cod. proc. pen.. Ha inoltre escluso che la dedotta impossibilità di visualizzare il fascicolo telematico possa giustificare il deposito presso un ufficio diverso, atteso che l’ammissibilità del deposito non telematico è eccezionale e non ammette interpretazioni estensive. La Corte ha pertanto ribadito il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui l’errore sulla destinazione dell’atto di impugnazione comporta l’assunzione del rischio da parte dell’impugnante.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha richiamato i principi elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di accesso al giudice e di divieto di formalismo eccessivo, affermando che essi non sono vulnerati dalla declaratoria di inammissibilità. Ha evidenziato che, con la decisione delle Sezioni Unite n. 6565 del 2025, è stato sancito il principio per cui l’impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non compreso nell’elenco ministeriale è inammissibile, anche se riferibile all’ufficio competente. Tale orientamento privilegia la certezza formale e la sicurezza del circuito telematico rispetto a letture sostanzialistiche.
La Corte ha concluso che la disciplina della telematizzazione, fondata sulla tassatività delle cause invalidanti, è funzionale a prevenire sovrapposizioni di canali e a garantire la sicurezza delle comunicazioni processuali. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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