Rapina impropria nel patteggiamento no da indizi equivoci (Cass. pen. Sez. 4 n. 2697 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto è proponibile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo nei casi di errore manifesto. Tale vizio sussiste quando la qualificazione adottata risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Deve invece essere escluso quando la diversa qualificazione prospettata presenti margini di opinabilità, dovendosi evitare che l’impugnazione si traduca in un accordo sui reati, non consentito dal giudizio di legittimità. La verifica va condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso.
Il Fatto
Il Tribunale di Foggia, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava all’imputato la pena concordata di anni due di reclusione ed euro 297,00 di multa per il reato di furto in abitazione pluriaggravato. Il fatto contestato riguardava l’introduzione nell’abitazione di privati con violenza sulle cose, consistita nel danneggiamento di una porta-finestra, e la successiva sottrazione di beni in concorso con altri soggetti.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto. Secondo l’accusa, la condotta dell’imputato che, bloccato all’interno del recinto condominiale dopo il furto, avrebbe brandito un piede di porco nei confronti di un assistente di polizia intervenuto per chiudergli la via di fuga, avrebbe dovuto essere sussunta nella fattispecie della rapina impropria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente richiamato il perimetro del giudizio di legittimità sulle sentenze di patteggiamento, delimitato dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Il ricorso è ammissibile solo per i motivi tassativamente indicati, tra cui la dedotta erronea qualificazione giuridica del fatto, ma con un ambito di cognizione ristretto.
Richiamando la giurisprudenza costante della Suprema Corte, il Collegio ha ribadito che il sindacato sulla qualificazione giuridica è limitato ai casi di errore manifesto, ossia quando sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si traduca in accordo sui reati. La verifica deve essere compiuta sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti, senza alcuna possibilità di rivalutare il fatto attraverso il controllo delle risultanze processuali.
Nel caso in esame, la Corte ha escluso la sussistenza di un errore manifesto, osservando che il capo di imputazione relativo al furto non conteneva alcun riferimento a una minaccia finalizzata a garantire l’impunità o il possesso delle cose sottratte. La sentenza impugnata, inoltre, non attribuiva alcun connotato intimidatorio alla condotta dell’imputato.
La possibilità di configurare la rapina impropria discendeva esclusivamente dal contenuto dell’annotazione di polizia prodotta dal ricorrente, in cui si riferiva che l’imputato “brandeggiava” un piede di porco nei confronti dell’operante mentre parlava al telefono con i complici. Tale circostanza è stata ritenuta equivoca: il termine usato, di uso non comune, indica letteralmente l’azione di far roteare un oggetto, e la contemporaneità delle azioni descritte non consente di desumere con immediatezza la volontà di minacciare e intimidire le persone presenti.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, ritenendo infondata la prospettazione del Procuratore Generale, poiché la diversa qualificazione giuridica invocata presentava margini di opinabilità che ne precludevano l’accoglimento in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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