Sospensione patente a chi non l’ha mai conseguita: sanzione inapplicabile (Cass. pen. Sez. IV n. 3835 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; né può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso, perché la sanzione è ineseguibile per mancanza del suo oggetto. In tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi di appello è integrato dall’indicazione, quantomeno nelle linee essenziali, delle ragioni di fatto o di diritto sottese alla richiesta di una diversa risposta del giudice di secondo grado; non occorrono diffuse dissertazioni, essendo sufficiente che possa identificarsi con accettabile precisione il punto contestato e le ragioni del dissenso.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado per guida in stato di ebbrezza, con applicazione della pena e della sospensione della patente di guida per mesi sei. La Corte di appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 17 ottobre 2024, aveva dichiarato inammissibile l’appello per genericità dei motivi, richiamando l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in rapporto all’art. 581 cod. proc. pen.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen. Da un lato contestava l’eccessività della pena; dall’altro chiedeva l’annullamento della sanzione accessoria, evidenziando che dal verbale di accertamento emergeva che la patente non era stata ritirata perché mai conseguita. La questione giunge in Cassazione per stabilire se i motivi di appello fossero realmente aspecifici e se la sanzione accessoria potesse essere disposta.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è accolto limitatamente al secondo motivo di appello. La Corte rileva che già dal verbale richiamato dal primo giudice risultava che il ricorrente non aveva mai conseguito la patente di guida. Su questo punto richiama il principio delle Sezioni Unite n. 12316 del 30/01/2002, secondo cui la sospensione della patente non può applicarsi a chi abbia guidato un veicolo per la cui conduzione non sia richiesta abilitazione o, se richiesta, questa non sia stata mai conseguita.
La Corte precisa che, in tale ipotesi, la sanzione non può essere disposta perché è ineseguibile per mancanza dell’oggetto: la lettura letterale del termine “sospensione”, la logica e l’interpretazione sistematica lo impongono. Richiama sul punto anche Sez. IV n. 12132 del 16/11/2022.
Quanto alla specificità dei motivi di appello, la Corte ricostruisce il criterio: l’appellante non può limitarsi a contestare il punto della pronuncia, ma deve indicare le ragioni di fatto o di diritto del dissenso, confrontandosi con i passaggi della motivazione impugnata. Il metro non richiede diffuse dissertazioni, ma la possibilità di identificare con precisione il punto contestato e le ragioni della doglianza. La Corte cita Sez. III n. 12727 del 21/02/2019 e le Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016.
Nel caso concreto l’atto di appello, letto alla luce di tali principi, consentiva agevolmente di individuare l’ambito di rivalutazione richiesto e l’oggetto della censura, costituito da un preciso elemento: la sospensione di una patente mai conseguita. La Corte sottolinea inoltre che la declaratoria di inammissibilità era stata pronunciata con la procedura dell’art. 591 cod. proc. pen., il che imponeva una lettura ancora più restrittiva delle preclusioni, integrando l’aspecificità solo in presenza di una manifesta carenza di censura (Sez. III n. 12355 del 07/01/2014).
La Corte infine osserva, per completezza, che si è anche affermato che l’ineseguibilità della sanzione farebbe venir meno l’interesse ad impugnare, ma la questione non è stata affrontata dalla Corte territoriale. L’ordinanza è quindi annullata senza rinvio limitatamente alla sanzione accessoria, che viene eliminata, con rigetto del ricorso nel resto.
Nota della Redazione
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