Sostituzione misura non impugnabile senza interesse concreto (Cass. pen. Sez. 3 n. 2282 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La misura cautelare dell’obbligo di dimora, anche quando sia aggravata dalle prescrizioni accessorie previste dall’art. 283, commi 3 e 4, cod. proc. pen., rimane ontologicamente diversa e meno afflittiva della misura detentiva degli arresti domiciliari. Tale divieto di allontanamento dall’abitazione per alcune ore del giorno non trasforma la misura in arresti domiciliari, neppure con riferimento al diverso regime di computabilità del presofferto e dei termini massimi di custodia cautelare. Ne consegue che l’indagato, sottoposto a obbligo di dimora in sostituzione degli arresti domiciliari, non ha interesse ad impugnare il provvedimento favorevole di sostituzione, a meno che deduca elementi concreti — quali l’effettività di una proposta di lavoro, la possibilità di realizzare i controlli di polizia giudiziaria o la lesione di specifiche esigenze — idonei a radicare un interesse attuale e non meramente eventuale.
Il Fatto
A seguito di condanna emessa con rito abbreviato, il giudice dell’udienza preliminare aveva disposto, ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora, imponendo il dovere di dichiarare orari e luoghi di reperibilità e il divieto di allontanarsi dall’abitazione nelle ore notturne. Il tribunale del riesame, adito in sede di appello cautelare, aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile per carenza di interesse, ritenendo il provvedimento di sostituzione più favorevole all’indagato.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per l’illegittima declaratoria di inammissibilità e il vizio di motivazione in ordine alla gravosità delle prescrizioni imposte, ritenute di fatto assimilabili al regime degli arresti domiciliari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, condividendo l’impostazione del tribunale del riesame circa la natura più favorevole del provvedimento di sostituzione. Il collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la misura dell’obbligo di dimora può essere accompagnata, ai sensi dell’art. 283, comma 4, cod. proc. pen., dal divieto di allontanarsi dall’abitazione per alcune ore del giorno, con il solo limite del pregiudizio alle normali esigenze di lavoro.
La misura così aggravata resta comunque ontologicamente diversa dagli arresti domiciliari, che impongono una limitazione della libertà di movimento molto più ampia, sia in termini di spazio — potendo il soggetto circolare nel territorio del comune di dimora — sia in termini di tempo, atteso che la prescrizione di non allontanarsi è, nell’obbligo di dimora, eventuale e limitata ad alcune ore, mentre negli arresti domiciliari è obbligatoria con le sole deroghe previste dall’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., che richiedono l’assoluta indigenza.
Quanto al dedotto interesse a contestare la sostituzione per il diverso regime di computabilità del presofferto, la giurisprudenza ha escluso che il divieto notturno di allontanamento valga a trasformare la misura in arresti domiciliari, con conseguente infondatezza della dedotta violazione dell’art. 3 Cost. Sotto il profilo dell’interesse concreto, la Corte ha precisato che l’istanza di modifica delle prescrizioni è subordinata all’effettività della proposta di lavoro e alla compatibilità con le esigenze cautelari, oneri che l’indagato non aveva assolto, non avendo dedotto alcuna lesione effettiva delle proprie aspettative.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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