Ricettazione in concorso: motivazione apparente e assenza di collegamento con la cosa (Cass. pen. Sez. II n. 3836 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione in concorso, è affetta da motivazione apparente la sentenza che desuma l’adesione partecipativa dell’imputato all’operato dell’autore del reato dal solo allontanamento alla vista dei militari, senza chiarire le ragioni di tale condotta né il collegamento tra l’imputato e la cosa di provenienza delittuosa. L’art. 648 cod. pen. e le disposizioni sul concorso di persone nel reato richiedono un contributo materiale o morale accertato, non desumibile da un comportamento di per sé neutro e polivalente. Ove tale collegamento manchi, la condotta non integra il concorso e la sentenza va annullata senza rinvio, perché l’imputato non ha commesso il fatto.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 5 dicembre 2023, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari il 15 gennaio 2020 per il reato di ricettazione in concorso. Secondo l’accusa, l’imputato, alla guida del proprio ciclomotore, si era avvicinato a un’autovettura condotta da un terzo, ne aveva osservato l’abitacolo e si era allontanato all’arrivo dei Carabinieri.

Avverso la sentenza di appello il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione ed erronea applicazione della legge penale in materia di concorso nel reato di ricettazione, oltre a mancanza e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente censurava, in particolare, l’assenza di elementi che collegassero la condotta tenuta con l’autovettura oggetto dell’imputazione.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione penale accoglie il ricorso e ne dichiara la fondatezza. Il Collegio ricostruisce anzitutto il ragionamento della Corte territoriale: durante un servizio di osservazione gli agenti avevano notato l’arrivo dell’autovettura indicata nell’imputazione, condotta da un terzo, e avevano poi visto l’imputato sopraggiungere sul ciclomotore, rallentare, rivolgere lo sguardo all’interno dell’abitacolo e allontanarsi repentinamente all’arrivo dei militari.

Su tale episodio i giudici di merito avevano fondato la responsabilità, affermando che la condotta rendeva evidente l’adesione partecipativa all’operato del terzo, quale espressione della condivisa disponibilità dell’autovettura e della consapevolezza della sua provenienza delittuosa, desunta dalla fuga e dall’assenza di una ragione giustificativa.

La Corte di legittimità ritiene invece che la motivazione, in questa parte, sia meramente apparente. Non viene chiarita la ragione per cui l’allontanamento alla vista dei Carabinieri sia stato reputato univocamente significativo dell’adesione partecipativa dell’imputato né espressione della condivisa disponibilità dell’autovettura.

Si tratta, osserva il Collegio, di una condotta che, esaminata di per sé sola, non rende evidenti le ragioni per le quali è stata tenuta e, soprattutto, non fa emergere alcuna forma di collegamento tra l’imputato e la vettura oggetto di ricettazione. Il percorso argomentativo dei giudici di merito risulta quindi privo dei passaggi logici necessari a sostenere l’affermazione di responsabilità.

Da tali rilievi discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché l’imputato non ha commesso il fatto. La Corte non si limita dunque a una censura di motivazione, ma esclude in radice la sussistenza del fatto contestato, con la conseguenza processuale più ampia prevista dall’art. 620 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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