Nullo il decreto di citazione in appello che indica la sentenza sbagliata (Cass. pen. Sez. VI n. 9151 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di citazione per il giudizio di appello è nullo quando rechi un’erronea indicazione del provvedimento impugnato, causando un’incertezza non superabile in ordine al processo da trattare. L’art. 601, comma 6, cod. proc. pen. stabilisce che la nullità si verifica anche quando l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. sia insufficiente, e tra questi rientra l’indicazione degli estremi della sentenza impugnata. Il mero riferimento, pur corretto, al numero di registro generale del giudice di appello non è idoneo a escludere la nullità quando l’atto indichi l’autorità giudiziaria emanante e gli estremi della sentenza in modo del tutto disallineato rispetto al reale provvedimento oggetto di gravame. Non grava, poi, sull’appellante l’onere di attivarsi presso l’organo giudicante per verificare a quale appello si riferisca il decreto di citazione erroneo.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale alla pena di anni due di reclusione. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 28 febbraio 2024, aveva confermato la condanna, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata.
Avverso la sentenza di secondo grado il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: la nullità della sentenza impugnata per nullità del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d’appello, che indicava erroneamente la sentenza appellata, e il vizio di motivazione in punto di elemento psicologico del reato.
La Motivazione della Corte
Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. I giudici di merito hanno accertato che la condotta del ricorrente — fuga alla guida di un’autovettura, mancato arresto al rosso semaforico, procedura a forte velocità zigzagando tra le auto, manovre volte a impedire l’inseguimento — integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte richiama il principio pacifico secondo cui commette il reato chi, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga ma compia manovre finalizzate a impedire l’inseguimento, ostacolando concretamente la funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44850 del 17/10/2019, Rv. 277765). Quanto al dolo, esso si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell’ufficio, restando estranei gli scopi mediati e i motivi di fatto (Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Rv. 280166).
Il primo motivo è stato invece ritenuto fondato. Il decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d’appello, emesso il 20 novembre 2023 per l’udienza del 28 febbraio 2024, indicava erroneamente la sentenza impugnata — la n. 400/23 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 27 gennaio 2023 — anziché quella effettivamente oggetto di impugnazione, la sentenza del Tribunale di Napoli del 23 settembre 2016. Il giudizio di secondo grado si è svolto in via cartolare, senza l’intervento del difensore.
La Corte non condivide la conclusione del Procuratore generale, secondo cui l’errore non riguarderebbe l’identificazione dell’imputato né gli elementi dell’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. e il numero di registro generale consentirebbe di identificare senza incertezze il provvedimento. Sul punto richiama Sez. 3, n. 7865 del 12/01/2016, Rv. 266280, che ha affermato la nullità del decreto di citazione in appello per erronea indicazione del provvedimento impugnato, quando ne derivi incertezza non superabile sul processo da trattare.
Nel caso in esame l’errore concerne sia l’autorità giudiziaria emanante sia gli estremi della sentenza, e il solo riferimento corretto al numero di registro generale non vale a escludere l’incertezza insuperabile sull’oggetto dell’udienza di gravame. Non può gravare sull’appellante l’onere di attivare accertamenti presso l’organo giudicante per verificare a quale appello si riferisca il decreto. La Corte, pertanto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per la celebrazione del giudizio.
Nota della Redazione
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