Appello in abbreviato, il mandato speciale esclude l’inammissibilità (Cass. pen. Sez. II n. 3857 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di giudizio abbreviato avanzata dal procuratore speciale integra un caso di presenza ex lege dell’imputato, poiché assicura la garanzia della piena conoscenza dell’esercizio dell’azione penale, dell’imputazione e della celebrazione del processo. Ne deriva che l’appello avverso la sentenza emessa con rito abbreviato su istanza del procuratore speciale non è soggetto alla sanzione di inammissibilità prevista dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., norma volta a colpire le sole impugnazioni non riconducibili a una scelta ponderata e personale della parte. Il potere di rappresentanza conferito al difensore consente di presumere il contatto con l’assistito e l’informazione sugli sviluppi del procedimento. La volontà impugnatoria va quindi letta come prosecuzione del mandato ricevuto per quel procedimento.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Campobasso, con ordinanza del 18 aprile 2024, dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’imputata avverso la sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Campobasso. Il giudice territoriale rilevava che con l’atto di appello non era stato depositato uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia di primo grado e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione.
L’imputata ricorreva allora per cassazione, deducendo l’inosservanza delle norme processuali poste a pena di inammissibilità dagli artt. 420, comma 2-ter, e 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. La difesa osservava che il giudizio di primo grado si era svolto nelle forme del rito abbreviato e che la richiesta era stata presentata da un difensore di fiducia munito di procura speciale.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha ritenuto il ricorso fondato. L’accesso agli atti, consentito dalla natura processuale della doglianza, ha permesso di verificare che il 23 marzo 2023 era stata depositata una procura speciale rilasciata dall’imputata al difensore di fiducia anche al fine di chiedere l’ammissione al giudizio abbreviato. All’udienza del 23 marzo 2023 la richiesta del difensore aveva dato avvio al rito abbreviato.
Su queste basi, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso dal Collegio: la richiesta di abbreviato mediante procuratore speciale costituisce un caso di presenza ex lege, perché garantisce in modo assoluto la conoscenza, da parte dell’imputato, dell’esercizio dell’azione penale, dell’imputazione e della celebrazione del processo. Non si tratta dunque di un’assenza, contrariamente a quanto presupposto dal giudice territoriale.
Tale principio refluisce anche sulla disciplina dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che limita le impugnazioni non derivanti da un’opzione ponderata e personale della parte. Questa esigenza non è ravvisabile nel caso di appello avverso sentenza emessa con abbreviato richiesto dal procuratore speciale: la volontà impugnatoria è prosecuzione del mandato per quel procedimento, sul cui esito non sussistono dubbi di conoscenza.
Dalla procura discende che il difensore è in contatto con l’assistito e può informarlo sulla definizione del procedimento e sugli adempimenti necessari per contestare la decisione sfavorevole. Nel senso indicato la Corte richiama Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024. Si impone quindi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Campobasso per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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