Licenza premio al semilibero non fruibile all’estero (Cass. pen. Sez. I n. 24179 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La licenza premio disciplinata dall’art. 52 ord. pen. non può essere fruita nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea. Il d.lgs. n. 38 del 2016, che dà attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI, presuppone obblighi e prescrizioni destinati a incidere con tratti di apprezzabile stabilità sulla condizione giuridica del condannato per un periodo non inferiore a sei mesi. La semilibertà, al pari della detenzione domiciliare, non fa cessare lo stato detentivo e resta estranea all’ambito applicativo della disciplina del mutuo riconoscimento. Il beneficio premiale, in quanto tale, non integra il presupposto per il trasferimento della sorveglianza all’estero.
Il Fatto
Un condannato all’ergastolo, ammesso al regime della semilibertà e detenuto, ha chiesto al Magistrato di sorveglianza una licenza di dodici giorni per un primo periodo e una successiva licenza di quindici giorni per un secondo periodo, al fine di recarsi in Ungheria presso il proprio nucleo familiare.
Il Magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta, rilevando che la licenza non può essere fruita all’estero, poiché le procedure di esecuzione delle misure alternative all’estero non sono praticabili per i semiliberi in espiazione della pena dell’ergastolo. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 52 ord. pen. e del d.lgs. n. 38 del 2016, oltre a carenza di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ritenuto il ricorso ammissibile, richiamando il principio secondo cui avverso il decreto del magistrato di sorveglianza, emesso sulla richiesta del semilibero di concessione della licenza premio, è esperibile il ricorso per cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimento che incide sulla libertà personale (Sez. 1, n. 5031 del 26/10/2023, dep. 2024, Mirabella).
Nel merito, i giudici di legittimità hanno ricostruito la portata del d.lgs. n. 38 del 2016, emanato per conformare l’ordinamento interno alla decisione quadro 2008/947/GAI. La disciplina persegue il riconoscimento delle sentenze di condanna con sospensione condizionale o con sanzioni sostitutive, nonché delle decisioni di liberazione condizionale che impongono obblighi e prescrizioni, in vista della loro sorveglianza nell’Unione europea. L’obiettivo è favorire il reinserimento sociale del condannato, consentendogli il mantenimento dei legami familiari e culturali nel luogo in cui è posto il suo centro di interessi.
La Corte ha poi ricostruito i criteri generali che delimitano l’ambito applicativo: la sospensione condizionale, la condanna a pena condizionalmente differita, la sanzione sostitutiva e la liberazione condizionale, tutte connotate dall’imposizione di obblighi e prescrizioni elencati nell’art. 4 d.lgs. n. 38 del 2016. Su tale base, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che l’affidamento in prova è assimilabile a una sanzione sostitutiva e può essere eseguito all’estero. La Corte ha ribadito, però, che tale conclusione non si estende alla detenzione domiciliare, che non fa cessare lo stato detentivo (Sez. 1, n. 20771 del 04/03/2022).
Considerazioni sovrapponibili valgono per la semilibertà: essa permette al condannato di trascorrere solo parte della giornata fuori dall’istituto e non determina il venir meno della condizione di detenzione, sicché è in radice preclusa la possibilità di esecuzione nel territorio di altro Stato membro. Né una deroga può rinvenirsi nella peculiare ipotesi della licenza premio, durante la quale il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.
La Corte ha ravvisato una duplice ragione ostativa. Da un lato, manca il presupposto fattuale della disciplina: il ricorrente non ha chiesto di beneficiare della licenza nel luogo in cui ha la residenza, ma solo di spostare per alcuni giorni la propria dimora. Dall’altro, e con valenza assorbente, sussiste un’ontologica incompatibilità con i meccanismi procedurali degli artt. 5 e ss. d.lgs. n. 38 del 2016, che subordinano la trasmissione all’estero al fatto che gli obblighi e le prescrizioni debbano essere osservati per un periodo non inferiore a sei mesi. Un simile tratto di stabilità è del tutto estraneo all’istituto della licenza premio. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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