Revisione: la richiesta di esame del collaboratore non è prova nuova (Cass. pen. Sez. II n. 3856 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di revisione non può costituire prova nuova, ai sensi dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen., la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al solo fine di ottenere una diversa e nuova valutazione di prove già acquisite e apprezzate con la sentenza di condanna. La richiesta di esame di un collaboratore di giustizia le cui dichiarazioni siano state ritualmente acquisite al processo si risolve in una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio. Grava sul ricorrente l’onere di dimostrare che il giudice della cognizione abbia omesso di valutare l’elemento addotto: la mera affermazione dell’omessa valutazione, priva di riscontro, non integra il requisito della prova nuova. È inammissibile, per manifesta infondatezza, il motivo che censuri l’omessa motivazione su elementi mai sottoposti al giudice della revisione con apposita istanza.
Il Fatto
La Corte d’appello di Caltanissetta, con ordinanza del 19 giugno 2024, dichiara inammissibile l’istanza di revisione proposta nell’interesse di un soggetto condannato, in concorso con altro imputato, per reati in materia di associazione di tipo mafioso e di intestazione fittizia, con sentenza della Corte d’appello di Palermo divenuta irrevocabile.
L’istante propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, deducendo da un lato l’erronea applicazione della legge penale in relazione al concetto di prova nuova e, dall’altro, la mancanza di motivazione sulle deposizioni testimoniali raccolte in sede di indagini difensive. Il ricorso giunge davanti alla Corte di legittimità, che è chiamata a verificarne l’ammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, incentrato sull’art. 630, lett. c), cod. proc. pen., e lo dichiara inammissibile perché manifestamente infondato. Richiamando il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, i giudici ribadiscono che nel giudizio di revisione non può mai costituire prova nuova la testimonianza richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione di prove già apprezzate con la sentenza di condanna, citando in tal senso Sez. III n. 14547 del 08.03.2022.
Il ricorrente sosteneva che le dichiarazioni del collaboratore non fossero state valutate dal giudice della cognizione, poiché in caso contrario si sarebbe giunti a una statuizione assolutoria. La Corte ritiene tale assunto del tutto indimostrato, risolvendosi in una mera affermazione priva di qualsivoglia riscontro.
Il Collegio osserva inoltre che il collaboratore ha reso dichiarazioni in termini dubitativi sui rapporti tra l’impresa del ricorrente e l’altro soggetto condannato, come emerge dagli stralci riportati nella richiesta di revisione. Ne deriva che la prova offerta era diretta a una inammissibile rivalutazione del materiale già esaminato.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara parimenti inammissibile per manifesta infondatezza. Con l’istanza di revisione il ricorrente aveva chiesto esclusivamente l’esame dei collaboratori di giustizia, senza avanzare alcuna istanza in ordine ai verbali delle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dai testi e dal funzionario di banca: proprio per tale ragione il giudice della revisione non si era pronunciato sul punto.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità secondo i criteri della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
Nota della Redazione
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