Inammissibile il ricorso fondato su pedissequa reiterazione dei motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 4092 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, ove manchi un effettivo confronto critico con le ragioni della decisione impugnata. Il travisamento probatorio non è configurabile quando il ricorrente prospetti una diversa lettura dei dati processuali o un differente giudizio di rilevanza delle fonti di prova, poiché alla Corte di cassazione è precluso sovrapporre la propria valutazione in fatto a quella dei gradi precedenti. La valutazione sulla recidiva non può fondarsi sulla sola gravità dei fatti e sull’arco temporale di consumazione, dovendo il giudice esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Brescia con sentenza del 28/02/2024 per plurime condotte delittuose, tra cui l’indebito utilizzo di una carta bancomat. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 192, 194 e 530 cod. proc. pen., il vizio di motivazione e il travisamento delle risultanze istruttorie, oltre all’omessa disapplicazione della recidiva specifica e infraquinquennale.

La questione giunge davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente assume l’insufficienza del materiale probatorio a sostegno della propria colpevolezza e l’erronea applicazione della recidiva in relazione a una delle imputazioni.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si censura la valutazione probatoria dei giudici di appello. Il collegio rileva che le doglianze si risolvono nella reiterazione dei profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, senza che emerga un effettivo confronto con le ragioni poste a base della ritenuta responsabilità. Manca, dunque, la specificità richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Quanto al dedotto travisamento probatorio, la Corte osserva che il ricorrente si limita a prospettare una diversa lettura dei dati processuali e un differente giudizio di rilevanza delle fonti di prova. Richiamando le Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000, Jakani, il collegio ribadisce la preclusione, per la Corte di cassazione, di sovrapporre la propria valutazione in fatto a quella compiuta nei gradi di merito.

Nel merito della tenuta della motivazione, la Corte territoriale ha congruamente indicato i plurimi elementi dai quali ha desunto la responsabilità del ricorrente, esplicitando le ragioni di fatto e di diritto del proprio convincimento, come emerge dalle pagine della sentenza impugnata richiamate dal provvedimento.

Il secondo motivo, relativo all’omessa disapplicazione della recidiva specifica e infraquinquennale, è dichiarato manifestamente infondato. La corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi di legittimità, secondo cui il giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale di consumazione, essendo tenuto a verificare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., se la pregressa condotta criminosa sia indice di una perdurante inclinazione al delitto rilevante quale fattore criminogeno.

La corretta applicazione della recidiva, infine, esclude che il reato risulti prescritto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *