Omessa notifica messa alla prova e prescrizione nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 20092 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso che denunzia l’omesso avviso, nel decreto di citazione a giudizio, della facoltà dell’imputato di valersi della messa alla prova non è manifestamente infondato e impone al giudice di legittimità di esaminare la posizione processuale del ricorrente. Rilevata la maturazione della prescrizione del reato, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto, non essendo configurabile un proscioglimento nel merito quando nessuno dei motivi abbia portata demolitoria tale da rendere il fatto assolutamente non contestabile ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. La valutazione richiesta dalla norma appartiene al concetto di constatazione, non di apprezzamento, ed è incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo in presenza di motivazione affetta da evidente illogicità, essendo sufficiente che il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Il Fatto

Tre imputati ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di furto aggravato e ricettazione. Il difensore di uno dei ricorrenti deposita memoria. Le posizioni processuali si distinguono: per un ricorrente si deduce la violazione di legge per l’omesso avviso nel decreto di citazione a giudizio della possibilità di accedere alla messa alla prova; per gli altri due si censura il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Nel corso del giudizio di legittimità emerge che, per uno dei ricorrenti, è maturata la prescrizione del reato. La questione che si pone è allora se, in presenza di una causa estintiva sopravvenuta, la Corte possa pronunciare assoluzione nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. oppure debba limitarsi a dichiarare l’estinzione del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che il primo motivo di ricorso incentrato sull’omesso avviso della facoltà di chiedere la messa alla prova non è manifestamente infondato. Ciò impone di esaminare la posizione del ricorrente e di prendere atto che è sopravvenuta la prescrizione del reato, decorsi dieci anni dalla data del commesso reato, con l’aggiunta dei sessantaquattro giorni per il rinvio dettato dalla normativa emergenziale anti Covid 19.

Il passaggio centrale riguarda i limiti del proscioglimento nel merito. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. solo quando le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile. La valutazione che il giudice deve compiere appartiene più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento, e resta incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento. Sul punto la Corte richiama Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274.

Nel caso di specie nessuno dei motivi di ricorso è dotato di siffatta portata demolitoria, sicché non sussistono i presupposti per un proscioglimento nel merito.

Quanto alla posizione degli altri due ricorrenti, il motivo concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche è dichiarato non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. La Corte richiama il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Sono citate Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 – 01, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 e Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244.

La Corte annulla quindi senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di uno dei ricorrenti perché il reato è estinto per prescrizione, e dichiara inammissibili i ricorsi degli altri due, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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