Differimento pena per salute e partecipazione al procedimento di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 31530 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di sorveglianza la partecipazione del condannato all’udienza non è necessaria, salvo che egli ne abbia fatto richiesta: in tal caso la sua omissione integra una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sanata se non eccepita dal difensore innanzi al tribunale ovvero non rilevata dal collegio. Il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena di cui all’art. 147, comma primo, n. 2), cod. pen. presuppone una malattia grave, tale da porre in pericolo la vita o da arrecare rilevanti conseguenze dannose, e comunque esigente un trattamento non agevolmente attuabile in stato di detenzione, previo bilanciamento tra l’interesse del condannato alla cura e le esigenze di sicurezza collettiva. Il giudizio di compatibilità con la detenzione compete al tribunale di sorveglianza e resiste alle censure se sorretto da motivazione adeguata e coerente.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con provvedimento del 07.01.2026, rigettava l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena per ragioni di salute, disponendo la prosecuzione in regime di detenzione domiciliare provvisoria per ragioni sanitarie.
Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi: violazione di legge per non essere stato posto in condizione di partecipare all’udienza, con conseguente vulnus del diritto di difesa; travisamento di persona e motivazione contraddittoria, per il riferimento del provvedimento a un diverso detenuto; vizio di motivazione per non avere il tribunale considerato l’età e l’effettiva praticabilità delle cure in ambito carcerario.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato e rigetta integralmente le censure. Sul primo motivo osserva che, in tema di impugnazioni, quando sia dedotto un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può accedere all’esame diretto degli atti processuali, come affermato dalle Sezioni Unite n. 42792 del 31.10.2001. Dall’esame degli atti il detenuto non risulta avere chiesto di partecipare all’udienza.
Il collegio richiama quindi il principio per cui, nel procedimento di sorveglianza, la partecipazione dell’interessato non è necessaria, ma diventa indispensabile per la validità del procedimento se egli abbia richiesto l’audizione; in tal caso si configura una nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a regime intermedio quanto a deducibilità e rilevabilità (tra le altre, Sez. I n. 28557 del 18.06.2008 e Sez. I n. 1913 del 23.10.2020, dep. 2021). La Corte richiama altresì il principio secondo cui l’omessa partecipazione a distanza del condannato che ne abbia fatto richiesta integra nullità di ordine generale sanata in difetto di tempestiva denunzia del difensore o di rilievo del collegio (Sez. I n. 50456 del 15.06.2018). Nel caso concreto, non risultando alcuna richiesta di presenziare e nulla essendo stato eccepito dalla difesa, l’eventuale vizio è certamente sanato.
Quanto al secondo motivo, il riferimento nominativo ad altro detenuto è frutto di un errore materiale, poiché tutti gli altri dati del provvedimento — precedenti e patologie — appartengono al ricorrente; l’errore non inficia il percorso logico e argomentativo della decisione.
Sul terzo motivo la Corte ricostruisce la disciplina del rinvio facoltativo dell’esecuzione: la malattia deve essere grave, tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose, ed esigere cure di difficile attuazione in detenzione, con bilanciamento tra salute e sicurezza (Sez. I n. 11725 del 14.03.2025; Sez. I n. 37086 del 08.06.2023). Il giudizio di compatibilità compete al tribunale di sorveglianza e resiste alle censure se sorretto da motivazione adeguata e coerente (Sez. I n. 3262 del 01.12.2015, dep. 2016). Il Tribunale di Catania, pur con motivazione concisa, ha valutato — sulla base della relazione sanitaria — le condizioni di salute, risultate discrete e prive di particolari criticità, e la gestibilità delle patologie croniche con cure distrettuali. Il ricorrente non indica quali terapie necessarie non siano praticabili in carcere. Infine, in difetto dei presupposti del rinvio, non viene in discussione la concedibilità della detenzione domiciliare (Sez. I n. 21355 del 01.04.2021).
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Nota della Redazione
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