Ricettazione e contraffazione: consapevolezza della provenienza illecita desumibile da prove indirette (Cass. pen. Sez. VII n. 4205 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può essere desunta anche da prove indirette, purché idonee a ingenerare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, secondo la comune esperienza, la certezza di tale provenienza. Essa può desumersi da qualsiasi elemento, anche dal comportamento dell’imputato o dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa, rivelatrice della volontà di occultamento. L’elemento psicologico della ricettazione è integrabile anche dal dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto. Il ricorso che reitera pedissequamente i motivi già dedotti in appello, senza argomentata critica alla sentenza impugnata, è inammissibile perché non specifico ma solo apparente.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in secondo grado dalla Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 03.06.2024, per i reati di cui agli art. 474 cod. pen. e art. 648 cod. pen., per aver detenuto merce contraffatta e di provenienza illecita.
Avverso la sentenza di appello la condannata propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’elemento psicologico del delitto di cui all’art. 474 cod. pen.; la violazione di legge e il vizio di motivazione sull’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 648 cod. pen.; la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 712 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che tutti i motivi di ricorso sono indeducibili, poiché si risolvono nella pedissequa reiterazione delle doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito. Essi risultano pertanto non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Nel merito, la Corte osserva che il giudice d’appello ha ritenuto, con motivazione congrua e priva di illogicità, che la ricorrente fosse pienamente consapevole del carattere contraffatto della merce, non essendo in grado né di indicare né di provare di averla acquistata presso esercizi che legittimamente la vendevano.
Con riguardo alla ricettazione, la Corte conferma il principio secondo cui è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene, senza che occorra la precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, modo e luogo del reato presupposto. Tale consapevolezza può desumersi da prove indirette idonee a generare la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. Vengono richiamati Sez. 2 n. 25756 del 11/6/2008 e Sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010.
La conoscenza della provenienza delittuosa può ricavarsi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi dal comportamento dell’imputato o dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa, rivelatrice di una volontà di occultamento logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Nella sentenza impugnata l’assenza di plausibili spiegazioni sulla legittima acquisizione del bene si pone come coerente conseguenza di un acquisto illecito.
La Corte richiama inoltre Sez. Un. n. 12433 del 26/11/2009 e Sez. 1 n. 27548 del 17/6/2010, secondo cui l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e dell’accettazione del relativo rischio, non desumibile da semplici motivi di sospetto.
Quanto alla mancata riqualificazione nel furto, la Corte rileva che il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, evidenziando che i sospetti sulla legittimità della res erano così gravi e univoci da ingenerare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale il convincimento dell’illiceità della detenzione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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