Inammissibile il ricorso reiterativo preclude la prescrizione maturata in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 4204 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito è inammissibile, perché non specifico ma solo apparente, omettendo la critica argomentata avverso la sentenza impugnata. L’inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la dichiarazione delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità della motivazione, essendo sufficiente che il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Il Fatto
Due ricorrenti propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Reggio Calabria, il 23.01.2024, li aveva dichiarati responsabili di partecipazione a un’associazione, sulla base delle intercettazioni e degli esiti di perquisizioni e sequestri.
Il ricorso investe la correttezza della motivazione sulla responsabilità e, per uno soltanto dei ricorrenti, il diniego delle attenuanti generiche. Nelle more del giudizio di legittimità il reato risulta essersi prescritto, dopo la sentenza di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i motivi sulla responsabilità. Quelli che contestano la correttezza della motivazione sono giudicati inammissibili: si risolvono nella reiterazione delle doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese, e pertanto non sono specifici ma soltanto apparenti, non assolvendo la funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La Corte d’appello, si ricorda, aveva ritenuto i ricorrenti partecipi del sodalizio sulla base di intercettazioni, perquisizioni e sequestri.
Analoga sorte tocca al motivo che, sotto la veste della violazione di legge, tende in realtà a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti. Simili censure sono estranee al sindacato di legittimità, quando non si individuino specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti.
Il motivo sul diniego delle attenuanti generiche è dichiarato manifestamente infondato. La Corte richiama il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, bastando il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti: la Corte d’appello aveva escluso le generiche in ragione dell’ampiezza e della persistenza delle condotte, con motivazione esente da evidenti illogicità. Vengono richiamati, tra gli altri, Sez. 2 n. 3609 del 2011 e Sez. 2 n. 23903 del 2020.
La Corte esamina infine la prescrizione, maturata dopo la sentenza di appello. Osserva che l’inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., compresa la prescrizione intervenuta nel frattempo. Il richiamo è alle Sezioni Unite n. 12602 del 2016 e n. 6903 del 2017. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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