Confisca di prevenzione: controllo di legittimità e motivazione apparente (Cass. pen. Sez. VI n. 4529 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, richiamato per le impugnazioni in materia di confisca dal successivo art. 27, comma 2. Resta quindi esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare solo la motivazione inesistente o meramente apparente, imposta come obbligo al giudice d’appello dall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. La motivazione è apparente solo quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si fondi su argomentazioni di puro genere, asserzioni apodittiche o proposizioni prive di efficacia dimostrativa. Non integra il vizio la deduzione di una sottovalutazione di argomenti difensivi che il giudice abbia comunque preso in considerazione o che risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, con decreto del 15 marzo 2024, ha rigettato l’appello del Pubblico Ministero avverso il decreto che aveva respinto la richiesta di confisca di prevenzione nei confronti di tre proposti, ritenuti legati a un gruppo imprenditoriale sospettato di contiguità con un sodalizio mafioso.

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 416-bis cod. pen., 4 e 16 d.lgs. n. 159 del 2011 e la mancanza o apparenza della motivazione, in particolare sull’autonoma valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e sugli accertamenti patrimoniali. I difensori dei proposti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, per sollecitare una rilettura alternativa delle risultanze di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal perimetro della cognizione in materia di prevenzione. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge: ciò comporta che il sindacato sulla motivazione non può estendersi all’illogicità manifesta, ma solo alla motivazione inesistente o meramente apparente.

Su questa base il Collegio ritiene il ricorso inammissibile. Il ricorrente, lungi dal dimostrare una motivazione apparente, sollecita una rilettura delle emergenze processuali non consentita in sede di legittimità, tentando di togliere forza persuasiva a una motivazione che appare completa, congrua e idonea.

La Corte esamina il percorso del decreto impugnato. Questo non si è limitato a recepire acriticamente la sentenza di assoluzione di primo grado, né a valutare le sole dichiarazioni di un collaboratore: ha analizzato le dichiarazioni degli altri collaboratori, escludendone l’attendibilità in quanto generiche, de relato e prive di riscontri. Quanto alle vicende segnalate, Perri non era mai l’interlocutore delle conversazioni intercettate; solo due società, tra le migliaia in rapporto con il gruppo, risultavano “vicine” alla cosca; mancavano interlocuzioni dirette con l’esponente del sodalizio. Il vizio dedotto non è quindi configurabile.

Il Collegio richiama, a conferma, le Sezioni Unite n. 33451 del 2014 (Repaci), secondo cui non può proporsi come motivazione mancante o apparente la sottovalutazione di argomenti difensivi in realtà considerati o assorbiti, e la Sez. V n. 9677 del 2014 (Vassallo), sulla motivazione fittizia. Le conclusioni del decreto sono poi coerenti con la nozione di appartenenza ad associazione mafiosa definita dalle Sezioni Unite n. 111 del 2017 (Gattuso), che comprende la condotta funzionale agli scopi associativi ed esclude la mera contiguità o vicinanza al gruppo criminale. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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