Inammissibile il ricorso generico su attenuante costituzionale e attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 26739 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca un vizio della motivazione sul mancato riconoscimento della c.d. attenuante costituzionale, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., risolvendosi in una richiesta di rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità. La mancanza di specificità si apprezza non solo come indeterminatezza, ma anche come assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi di impugnazione. È parimenti inammissibile, perché meramente reiterativo, il motivo che censuri l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche a fronte di una motivazione logica e articolata che abbia escluso elementi positivamente valorizzabili.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 28.10.2025, confermava la condanna del ricorrente, escludendo il riconoscimento della c.d. attenuante costituzionale e delle circostanze attenuanti generiche. Avverso tale decisione il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un vizio della motivazione in ogni sua forma e censurando l’omessa concessione delle attenuanti generiche.

La questione approda davanti alla Corte di cassazione per la verifica dei requisiti di specificità dei motivi e della loro attitudine a superare il vaglio di ammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, quanto all’asserito vizio della motivazione sul mancato riconoscimento della c.d. attenuante costituzionale, è giudicato privo di concreta specificità e meramente reiterativo. Il ricorrente non si confronta con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o un’alternativa ricostruzione dei fatti, estranee al sindacato di legittimità e avulse dall’individuazione di specifici e decisivi travisamenti.

La Corte ribadisce che la mancanza di specificità del motivo si apprezza non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Sul punto richiama i principi affermati da Sez. 4, n. 256 del 18.09.1997, Ahmetovic, Sez. 5, n. 28011 del 15.02.2013, Sammarco e Sez. 2, n. 42046 del 17.07.2019, Botartour Sami.

I giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti nelle fattispecie contestate, escludendo in modo argomentato e privo di aporie le ragioni ostative al riconoscimento dell’attenuante. La Corte valorizza in particolare il passaggio in cui si è considerato il tentativo di limitare la gravità della condotta, caratterizzata invece da eclatante valenza intimidatoria, anche per la disponibilità di armi e oggetti idonei ad offendere, e la consistenza della somma prelevata, non qualificabile come irrisoria.

Le doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità e alla caratterizzazione circostanziale sono quindi ritenute prive dei requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen., prospettando deduzioni generiche senza puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione impugnata. Anche il secondo motivo, sull’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è reiterativo e non consentito a fronte di una motivazione logica e articolata che ha escluso elementi positivamente valorizzabili, senza profili di irragionevolezza o illegalità della pena. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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