Inammissibilità dell’appello per omesso controllo del coordinatore della sicurezza (Cass. pen. n. 11174/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, in quanto titolare di una posizione di garanzia, risponde dell’omesso controllo sull’applicazione delle misure di sicurezza contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché dell’omessa verifica dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza della ditta subappaltatrice, anche quando non sia stato formalmente informato dell’inizio dei lavori o della presenza della ditta subappaltatrice, avendo l’obbligo di una vigilanza attiva e non meramente passiva, e dovendo attivarsi per verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, di cui è tenuto a conoscere l’effettiva attuazione.
Il Fatto
L’imputato, in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di demolizione di un immobile, è stato condannato dal Tribunale di La Spezia per il reato di cui all’art. 92, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 81/2008, per avere omesso di verificare l’applicazione delle disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte della ditta subappaltatrice, nonché l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza della stessa, e per non aver assicurato il coordinamento delle imprese. Un infortunio sul lavoro si era verificato in cantiere l’11 febbraio 2025, a seguito del quale è emerso che la ditta subappaltatrice, di cui l’imputato dichiarava di ignorare la presenza, era operativa senza aver trasmesso il proprio POS.
Il Tribunale ha ritenuto la responsabilità dell’imputato, valorizzando gli elementi indiziari (data di inizio lavori indicata nel cartello di cantiere e nella notifica, conversazioni telefoniche con il direttore dei lavori) che avrebbero dovuto indurlo a verificare l’effettiva operatività del cantiere e la sussistenza delle condizioni di sicurezza. La Corte d’appello, rilevato che la sentenza non era appellabile, ha trasmesso l’impugnazione a questa Corte.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati e aspecifici. Ha rilevato che il ricorrente non si confrontava con il nucleo essenziale della motivazione del Tribunale, incentrata sull’obbligo di alta vigilanza del coordinatore della sicurezza, che non poteva essere eluso attraverso una condotta meramente passiva o attendista. La Corte ha sottolineato che gli elementi indiziari (data di inizio lavori indicata nel cartello di cantiere e nella notifica, conversazioni telefoniche con il direttore dei lavori) rendevano concreta e altamente verosimile la possibilità che i lavori fossero iniziati, imponendo all’imputato di verificare l’effettiva operatività del cantiere e l’osservanza degli obblighi di sicurezza, in particolare la redazione del POS da parte della ditta subappaltatrice.
La Corte ha respinto la censura relativa al travisamento della prova sulla durata delle telefonate, ritenendola marginale e non decisiva, poiché la valenza indiziaria risiedeva nell’esistenza dei contatti, non nella loro esatta durata. Ha inoltre escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, osservando che l’omessa verifica dell’operato della ditta subappaltatrice costituiva il fatto storico contestato, e che il riferimento alla ditta appaltatrice in motivazione rappresentava un passaggio argomentativo per accertare l’elemento soggettivo, non la descrizione di un fatto diverso.
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Nota della Redazione
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