Condanna in primo grado preclude rivalutazione gravi indizi in appello de libertate (Cass. pen. Sez. VI n. 4530 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare personale preclude al giudice dell’appello incidentale de libertate la rivalutazione della gravità indiziaria. Tale preclusione opera in assenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto. Il giudice di merito, nel valutare la permanenza delle esigenze cautelari, tiene conto del breve lasso di tempo decorso dall’applicazione della misura, del precedente specifico e della mancanza di documentazione a supporto delle dedotte esigenze di salute. Il ricorso che si limiti a esprimere mero dissenso rispetto alla decisione impugnata è generico e, quindi, inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello contro il provvedimento mediante il quale la Corte di appello di Roma aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare del divieto di dimora. La misura era stata applicata in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale l’imputato era stato condannato in primo grado alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.

Deduce due motivi: illogicità della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, con riferimento a un preteso dato indimostrato sui legami criminali e all’incidenza del dato ponderale e dell’indigenza ai fini della causa di giustificazione di cui all’art. 54 cod. pen.; mancanza e illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari, per non avere il Tribunale considerato la possibilità di contenimento della pena in appello entro i tre anni, in ragione dell’atteggiamento collaborativo. Il ricorrente deposita memoria insistendo per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché articola due motivi generici e manifestamente infondati. La premessa argomentativa muove dalla ricostruzione del percorso procedimentale operata nell’ordinanza impugnata, dalla quale emerge che l’istanza di revoca era fondata sulle condizioni di salute e sulla mancanza dei presupposti per il mantenimento della misura.

Il primo motivo è respinto sul rilievo che la sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata la misura cautelare preclude al giudice dell’appello incidentale de libertate la rivalutazione della gravità indiziaria. La preclusione è esclusa solo in presenza di una diversa contestazione del fatto addebitato o di nuovi elementi di fatto, che nella specie non risultano.

La Corte richiama, a sostegno del principio, Sez. 2 n. 5988 del 23.01.2014, Paolone, Rv. 258209. Il precedente è invocato proprio per ancorare la regola alla consolidata lettura del rapporto tra giudizio di cognizione e valutazione cautelare. Una volta intervenuta la condanna per gli stessi fatti, il thema decidendum dell’appello cautelare si restringe e non consente di rimettere in discussione l’impianto indiziario.

Quanto al secondo motivo, il Collegio lo ritiene generico ed espressivo di mero dissenso rispetto al provvedimento impugnato. L’ordinanza, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha escluso la cessazione delle esigenze cautelari in assenza di un fatto nuovo idoneo a rivelarne la cessazione o l’affievolimento. Rilevano, in senso contrario alla tesi difensiva, il breve lasso di tempo decorso dall’applicazione della misura, il precedente specifico e, soprattutto, la mancanza di documentazione a supporto delle dedotte esigenze di salute.

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, esclusa la non colpevolezza dell’errore nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il parametro indicato da Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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