Ricorso inammissibile se reitera doglianze e rivaluta le prove (Cass. pen. Sez. 7 n. 4795 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché non consentito dalla legge, il ricorso per Cassazione che deduca il vizio di motivazione in tutte le sue forme, ove si risolva nella mera prospettazione di una diversa lettura dei dati processuali, di una diversa ricostruzione storica dei fatti o di un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova. La Corte di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, né saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali modelli di ragionamento alternativi mutuati dall’esterno. Parimenti inammissibile è il motivo che reiteri doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese dal giudice di merito, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito non consentita in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza dell’11 marzo 2025, ha confermato la declaratoria di responsabilità pronunciata nei confronti del ricorrente in ordine al reato contestato. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, articolando quattro motivi di doglianza. Con il primo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova scientifica posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità; con il secondo e con il quarto motivo è stata censurata la valutazione della prova e la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, secondo comma, n. 3, cod. pen.; con il terzo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine alla corretta applicazione del principio dell’“al di là di ogni ragionevole dubbio”.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha anzitutto richiamato il consolidato principio per cui al giudice di legittimità è precluso sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi. La deduzione del vizio di motivazione fondata su una diversa lettura dei dati processuali, su una diversa ricostruzione storica dei fatti o su un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova non è consentita dalla legge. La Corte ha sul punto richiamato Sezioni Unite n. 12 del 2000, Jakani.
Con specifico riferimento al primo motivo, la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici. La sentenza impugnata aveva, in particolare, indicato i plurimi riscontri effettuati sulla base degli esiti di distinti accertamenti tecnici, così fornendo un’adeguata giustificazione in ordine alla riconducibilità del reato all’imputato.
Quanto al secondo e al quarto motivo, la Corte ne ha rilevato il carattere meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese, con specifico riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie e all’accertamento dell’uso dell’arma ad integrazione dell’aggravante contestata. Tali censure, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, sono state ritenute non consentite in sede di legittimità, in conformità alla giurisprudenza ivi richiamata (Sez. 2, n. 27816 del 2019, Rovinelli; Sez. 3, n. 18521 del 2018, Ferri).
Il terzo motivo, concernente la corretta applicazione del principio dell’“al di là di ogni ragionevole dubbio”, è stato infine ritenuto manifestamente infondato, poiché i vizi motivazionali denunciati non emergevano dal testo della sentenza impugnata, la quale impiegava argomentazioni adeguate ed esenti da vizi logici suscettibili di censura in sede di legittimità.
All’esito, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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