Affidamento in prova al servizio sociale e giudizio prognostico (Cass. pen. Sez. 1 n. 18208 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale è subordinata al limite di pena, all’idoneità della misura a prevenire la recidiva e alla possibilità concreta che favorisca la risocializzazione. Il giudizio prognostico richiede la valutazione dell’osservazione della personalità, che non può fondarsi esclusivamente su elementi negativi quali la gravità o la recente commissione del reato, dovendo il Tribunale di sorveglianza confrontarsi con tutti i fattori di segno positivo, anche successivi al fatto. La mancata ammissione di colpevolezza e l’assenza di una completa revisione critica non sono, di per sé, ostative, essendo sufficiente che il processo rieducativo risulti avviato.
Il Fatto
La ricorrente, sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, aveva proposto istanza per ottenere, in via gradata, l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto la richiesta principale, ritenendo l’epoca recente del reato, la disoccupazione e la gravità del fatto elementi ostativi, ed aveva ammesso la donna alla sola detenzione domiciliare con prescrizioni.
Avverso tale ordinanza la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non aver il Tribunale considerato gli elementi positivi emersi dall’osservazione, quali la condotta tenuta durante gli arresti domiciliari, l’assenza di precedenti e pendenze, la disponibilità a svolgere attività di volontariato e il parere favorevole dell’UEPE.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, richiamando i principi in tema di affidamento in prova. Ha ricordato che la valutazione circa la sussistenza dei presupposti della misura non può prescindere dall’osservazione della personalità, la quale deve essere svolta considerando sia il quadro giudiziario, sia la condotta successivamente serbata dal condannato, dovendosi accertare non solo l’assenza di indicazioni negative ma anche la presenza di elementi positivi che consentano una prognosi favorevole.
La S.C. ha evidenziato che la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza non possono assumere, da soli, rilievo decisivo in senso negativo. Ciò che rileva è l’evoluzione della personalità successiva al fatto, dovendosi verificare se dall’osservazione emerga che un processo critico sia stato almeno avviato, anche attraverso la condotta di vita attuale, l’attaccamento al contesto familiare e la buona prospettiva risocializzante.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato risultava fondato esclusivamente su tre elementi ostativi — recente commissione del reato, disoccupazione e gravità del fatto — senza confrontarsi con gli ulteriori elementi di segno positivo pur menzionati, come il ruolo marginale accertato in sede di cognizione, la regolare condotta durante gli arresti domiciliari, l’assenza di contatti con ambienti criminali e la disponibilità al volontariato. Tale carenza integrava il vizio di motivazione, non avendo il Tribunale effettuato il necessario bilanciamento tra i fattori favorevoli e quelli sfavorevoli.
L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza, affinché proceda a nuovo esame della richiesta di affidamento in prova, colmando le lacune motivazionali evidenziate.
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Nota della Redazione
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