Quasi flagranza e percezione delle tracce del reato dalla polizia giudiziaria (Cass. pen. Sez. II n. 4788 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’integrazione dell’ipotesi di quasi flagranza, costituita dalla sorpresa dell’indiziato con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima, non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale. È sufficiente che gli operanti abbiano percezione degli elementi idonei a far ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità dell’indiziato, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato immediatamente prima. È invece illegittimo l’arresto quando la individuazione del responsabile consegua allo svolgimento di attività di indagine, consistita nell’assunzione di informazioni ed elementi diversi da quelli indicati dall’art. 382 cod. proc. pen., difettando in tal caso la condizione di quasi flagranza.

Il Fatto

La polizia giudiziaria aveva tratto in arresto un indagato per il delitto di riciclaggio di un ciclomotore provento di furto, sul quale era stata apposta la targa di altro ciclomotore. Il GIP del Tribunale di Tivoli non ha convalidato l’arresto, ritenendo che dagli elementi emersi non potesse riconoscersi lo stato di flagranza o di quasi flagranza, e ha disposto l’immediata liberazione dell’indagato applicando la misura dell’obbligo di dimora.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico ministero, deducendo la violazione degli artt. 381 e 391 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per non avere il giudice operato la valutazione dello stato di fatto accertato dagli operanti secondo un giudizio ex ante, e per la contraddittorietà di una motivazione che, da un lato, dava atto dell’ammissione dell’indagato di avere da poco sostituito la targa e, dall’altro, escludeva la quasi flagranza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra percezione diretta dei fatti e percezione degli elementi indiziari. Richiamando la Sez. IV n. 36169 del 22/09/2021, ribadisce che è illegittimo l’arresto operato dalla polizia giudiziaria quando l’individuazione del responsabile sia frutto di attività di indagine consistita nell’assunzione di informazioni ed elementi diversi da quelli indicati dall’art. 382 cod. proc. pen.: in tale ipotesi difetta la condizione di quasi flagranza, che presuppone l’immediata e autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato.

Il Collegio precisa però il perimetro della nozione. Sulla scorta della Sez. IV n. 38404 del 19/06/2019, afferma che la quasi flagranza non esige che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale. Richiede invece che gli operanti abbiano percezione degli elementi idonei a far ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità dell’indiziato, entro i limiti temporali determinati dalla commissione del reato immediatamente prima.

Applicando tale criterio al caso concreto, la Corte osserva che la quasi flagranza va riferita non al furto, ma al delitto di riciclaggio. Le modalità della condotta accertata dagli operanti e le dichiarazioni spontanee dell’indagato palesavano che la sostituzione della targa, lasciata nella abitazione dell’indiziato, era avvenuta poco prima del controllo.

Sussisteva dunque prima facie l’ipotesi dello stato di quasi flagranza che legittima l’arresto operato dalla polizia giudiziaria. Il ricorso è pertanto fondato e si impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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