Truffa online aggravata dalla minorata difesa con carta prepagata (Cass. pen. Sez. 2 n. 16334 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa commessa on line, l’aggravante della minorata difesa non è configurabile in via automatica per il solo utilizzo dello strumento telematico, ma soltanto quando l’agente abbia tratto consapevolmente e in concreto specifici vantaggi dall’uso della rete, determinando un’effettiva riduzione delle capacità difensive della vittima. La partecipazione concorsuale può essere desunta dalla consapevole messa a disposizione del canale di incasso, quale carta prepagata sulla quale sia confluito l’intero profitto del reato, attivata in prossimità dei fatti. Il vizio di motivazione non può essere dedotto mediante il raffronto tra la sentenza impugnata e decisioni adottate in altri procedimenti, dovendo il controllo di legittimità essere circoscritto alla coerenza interna delle argomentazioni.
Il Fatto
Un soggetto era stato condannato in primo grado per il delitto di truffa, commesso in concorso con altro soggetto, aggravato ai sensi dell’art. 61, n. 5), cod. pen., per aver indotto in errore una persona offesa mediante la pubblicazione di un annuncio di vendita di un trattore su una piattaforma di compravendita online. Dopo il versamento delle somme pattuite su una carta prepagata a lui intestata, il bene non era mai stato consegnato.
La Corte d’appello aveva confermato integralmente la decisione. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione concorsuale, alla sussistenza dell’elemento soggettivo del concorso e all’aggravante della minorata difesa, anche richiamando una decisione resa nei confronti del concorrente per il medesimo fatto.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto i primi due motivi erano manifestamente infondati. In particolare, la Corte territoriale aveva correttamente fondato l’affermazione di responsabilità su una pluralità di elementi convergenti, valorizzando non solo l’intestazione della carta prepagata, ma anche la sua disponibilità materiale, la confluenza su di essa dell’intero profitto e l’attivazione in prossimità dei fatti. Tali circostanze erano state considerate sintomatiche della consapevole predisposizione dello strumento per la realizzazione della condotta fraudolenta, consentendo di desumere l’elemento soggettivo dalla condivisione del fine illecito.
Quanto al terzo motivo, la Suprema Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui, nella truffa online, l’aggravante della minorata difesa postula che l’autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzo della rete, con effettiva riduzione delle capacità difensive della vittima (Sez. 6, n. 3096 del 2024, Masi; Sez. 2, n. 28070 del 2021, Poropat). Alla luce di tale principio, la decisione impugnata è stata ritenuta esente da vizi: la Corte di merito aveva esaminato le modalità complessive della condotta, caratterizzata da un’annuncio online, contatti telefonici e invio di documentazione, senza che vi fosse mai un incontro diretto tra le parti o possibilità di verifica dell’identità dell’interlocutore.
Ha osservato la Corte che la comunicazione telefonica, pur inserita in un’interlocuzione mediata, non aveva eliminato la condizione di distanza, ma aveva anzi contribuito a consolidare l’affidamento della vittima. Il precedente citato dal ricorrente (Sez. 2, n. 1085 del 2020, Salamone) è stato invece correttamente ritenuto non sovrapponibile, perché riferito a fattispecie in cui le trattative si erano sviluppate anche mediante incontri personali di verifica del bene e dell’interlocutore.
Infine, è stato ribadito che il richiamo ad una decisione relativa al concorrente non può assumere rilievo, trattandosi di valutazione compiuta in un distinto procedimento, inidonea a radicare un vizio di motivazione della sentenza impugnata (Sez. 1, n. 11185 del 1994, Marchetti). La diversità di apprezzamento di profili giuridici o fattuali in altri giudizi non implica di per sé un vizio, in assenza di affermazioni manifestamente irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 2022, Palladino). Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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