Ricorso inammissibile contro sentenza di concordato in appello per motivi rinunciati (Cass. pen. Sez. VII n. 7282 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. quando il ricorrente censuri la qualificazione giuridica del fatto. L’accordo delle parti sui punti concordati implica difatti la rinuncia a dedurre nel giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile d’ufficio, con la sola eccezione dell’irrogazione di una pena illegale. Il ricorso è ammissibile solo se investe la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del Procuratore generale o il contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato con sentenza della Corte d’appello di Napoli, emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in accoglimento del concordato intervenuto sui motivi di appello. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione.
Con un primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione per il mancato riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Con un secondo motivo ha lamentato che le circostanze attenuanti generiche non siano state riconosciute nella massima estensione. Il ricorrente aveva già rinunciato ai motivi inerenti al merito, eccettuati quelli relativi alla quantificazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal perimetro del ricorso proponibile avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. È ammissibile il ricorso che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (richiamata Sez. 2 n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
La Corte ribadisce poi che è inammissibile il ricorso volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, perché l’accordo delle parti sui punti concordati implica la rinuncia a dedurre in legittimità ogni diversa doglianza, anche se rilevabile d’ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (richiamata Sez. 6 n. 41254 del 04/07/2019, dep. 08/10/2019, Rv. 277196).
Nel caso concreto il ricorrente ha rinunciato ai motivi inerenti al merito, eccettuati quelli sull’entità della pena. La doglianza sulla lieve entità implica una valutazione complessiva degli elementi e della fattispecie concreta e una riqualificazione giuridica del fatto: essa è pertanto inammissibile, perché coperta dalla rinuncia.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ricorda che le determinazioni del giudice di merito sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie la motivazione risulta adeguata: la Corte territoriale, all’esito di una complessiva rivalutazione, ha valorizzato il comportamento negativo del reo, che dopo la commissione del reato ha fruito di una misura non detentiva violandone le prescrizioni, applicando quindi una diminuzione contenuta per le attenuanti generiche.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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