Parere sfavorevole sulla partecipazione indiretta per carenze motivazionali (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 239 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione diretta o indiretta in una società, inviato alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, è soggetto a un controllo preventivo che investe la conformità dell’atto ai parametri di sostenibilità finanziaria e di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 impone all’amministrazione un onere di motivazione analitica circa le ragioni e le finalità della scelta, anche sotto il profilo della convenienza economica e dell’analisi dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata del servizio. Tale onere non è soddisfatto quando difetta del tutto una valutazione comparativa di carattere quantitativo del modello in house rispetto all’esternalizzazione tramite acquisto sul mercato, né un quadro economico di raffronto. La Corte, in presenza di carenze motivazionali assorbenti, esprime parere sfavorevole; l’amministrazione che intenda discostarsene deve motivare analiticamente le ragioni del dissenso, darne pubblicità sul sito istituzionale e informarne la Sezione.
Il Fatto
Un comune socio di una società che gestisce il servizio idrico integrato sottopone al controllo preventivo della Sezione regionale di controllo per la Lombardia la propria deliberazione consiliare di acquisto di una partecipazione indiretta in una società attiva nel settore dei rifiuti, tramite la capogruppo. L’operazione si inserisce in un progetto di aggregazione delle gestioni in house dei rifiuti su scala metropolitana.
La richiesta è trattata congiuntamente ad altre analoghe, per l’unità dell’operazione e della documentazione allegata, e arriva alla Sezione perché l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 devolve a essa la verifica di conformità dell’atto deliberativo. Il comune chiede quindi il parere sulla scelta di acquisire la partecipazione indiretta.
La Motivazione della Corte
La Sezione qualifica il proprio intervento come peculiare attività di controllo, di cui il legislatore fissa tempi, parametri di riferimento ed esiti, e ne individua l’oggetto nell’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione, con l’attenzione rivolta alla motivazione del provvedimento, conformemente a un orientamento già espresso dalla Sezione stessa.
Nel caso esaminato, l’acquisizione della partecipazione indiretta non prevede il contestuale affidamento del servizio. Il piano industriale allegato indica però una forte espansione dei comuni serviti e dei servizi gestiti nell’arco decennale, con la concreta prospettiva dell’affidamento del servizio in house tramite la società partecipata, preceduta, dal 2027, da un incremento della quota di partecipazione per effetto di nuovi conferimenti.
La Sezione concentra il proprio esame sul difetto di motivazione e ritiene che non sia soddisfatto l’onere di motivazione analitica richiesto all’amministrazione istante. Manca del tutto, nel provvedimento, una valutazione comparativa di carattere quantitativo della scelta del modello in house rispetto all’esternalizzazione del servizio tramite acquisto sul mercato. L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 esige invece la motivazione circa le ragioni e le finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché sulla gestione diretta o esternalizzata del servizio.
Difetta, in particolare, un quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi di esternalizzazione e una valutazione, anche di sintesi, dei costi del servizio da gestire in house rispetto ai costi dei gestori attuali o a quelli stimati di un ipotetico progetto posto a base di gara. L’assenza di tali elementi è ritenuta assorbente degli ulteriori profili critici, che la Sezione non esamina, tra cui la coerenza dell’operazione con lo statuto della capogruppo, la sussistenza del controllo analogo a cascata e il potenziale attrito con l’art. 20, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 175/2016.
La Sezione richiama il proprio consolidato orientamento, che esige il quadro di raffronto anche quando l’affidamento non sia contestuale all’acquisizione. Poiché la deliberazione è dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni e alla successiva assunzione del servizio, l’omessa comparazione economica determina il parere sfavorevole. Qualora l’amministrazione intenda procedere egualmente, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni del dissenso, a pubblicarle sul sito istituzionale e a informarne la Sezione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.