Ricongiunzione contributiva: decadenza decennale e intangibilità del provvedimento (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 1 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso il FPLD e trasferiti nella CPDEL può essere esercitato esclusivamente dal lavoratore in costanza di servizio e non oltre la cessazione del rapporto di lavoro, sicché il dipendente già in quiescenza non è ammesso a ricongiungere una seconda posizione assicurativa con il trattamento pensionistico già in godimento. La richiesta di revoca o modifica del provvedimento di ricongiunzione, fondata su documenti nuovi non esaminati in sede di adozione, soggiace al termine di decadenza di dieci anni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 26, comma 2, lettera c), legge n. 315/1967 e dell’art. 204, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 1092/1973, applicabili agli ex iscritti alle casse amministrate dal Ministero del Tesoro per effetto dell’art. 8 d.P.R. n. 538/1986. La scadenza infruttuosa di tale termine comporta l’intangibilità del provvedimento pensionistico e la non sindacabilità dei suoi contenuti.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente di una Azienda sanitaria locale con qualifica di operatore tecnico specializzato e iscritto alla CPDEL, ha ottenuto dall’Inps una pensione di inabilità a decorrere dal 12 agosto 2016, dopo aver maturato un’anzianità contributiva di anni 37 e mesi 10.

Nel 1991 l’interessato aveva presentato domanda di ricongiunzione di tutti i contributi accreditati nel FPLD. L’Inpdap, con determinazione del 1996 poi annullata e sostituita da quella del 12 settembre 2001, aveva riconosciuto la ricongiunzione di anni 8, mesi 2 e giorni 13, comprensivi di 25 settimane del 1976 e 35 del 1980. Ritenendo che tre estratti conto Inps attestassero 29 settimane per il 1976 e 37 per il 1980, il ricorrente ha chiesto la rettifica della pensione, la ricongiunzione delle 6 settimane mancanti e il pagamento degli arretrati. Il ricorso amministrativo al Comitato di vigilanza è stato respinto; di qui il giudizio contabile.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta la domanda sotto un duplice profilo: come nuova istanza di ricongiunzione e come richiesta di revoca o modifica del provvedimento del 2001. Muovendo dall’art. 2 della legge n. 29/1979, il Collegio osserva che la norma riferisce la facoltà al “lavoratore” iscritto alla gestione all’atto della domanda, con finalità di conseguimento futuro di un’unica pensione. Da ciò deriva che il diritto può essere esercitato per tutta la durata del rapporto di servizio, ma non oltre il suo limite.

L’art. 4 della legge n. 29/1979 conferma la lettura: la facoltà di ricongiungere ulteriori periodi può esercitarsi solo all’atto del pensionamento e presso la gestione ove era stata accentrata la posizione. Il diritto si estingue, per tutti i lavoratori, con il pensionamento. Il dipendente già in quiescenza non può ricongiungere una seconda posizione assicurativa al trattamento in godimento.

Sul secondo profilo, la Corte accoglie l’eccezione dell’Istituto sull’inapplicabilità dell’art. 52 della legge n. 88/1989, norma speciale valevole solo per i lavoratori del settore privato e non estensibile ai dipendenti pubblici. La materia è invece regolata dall’art. 26 della legge n. 315/1967, dagli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092/1973 e dall’art. 8 del d.P.R. n. 538/1986, che fissano termini differenziati di 90 giorni, tre o dieci anni secondo il tipo di errore.

Il Collegio esclude che l’Inpdap abbia commesso errori di fatto o di computo: il prospetto telematico del 1993 attestava 25 settimane per il 1976 e 35 per il 1980, dati correttamente recepiti. L’incongruenza emerge invece da un documento nuovo, l’estratto conto del 18 dicembre 1992, rilasciato su specifica richiesta dell’interessato e mai esaminato in sede di ricongiunzione. La fattispecie rientra pertanto nell’art. 26, comma 2, lettera c), della legge n. 315/1967, con termine decennale decorrente dalla comunicazione del 20 settembre 2001 e scaduto il 20 settembre 2011. Il ricorso amministrativo del 2016 è tardivo.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale dei regimi differenziati, la Corte richiama la sentenza n. 148/2017 con cui il Giudice delle leggi ha dichiarato inammissibile analoga questione, ravvisando elementi di motivata diversità tra i due sistemi. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese stante la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *