Annullamento d’ufficio oltre il termine di dodici mesi e sospensione covid (TAR Lombardia n. 2091 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio previsto dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990 non è prorogato dalla sospensione dei termini procedimentali disposta dall’art. 103 d.l. n. 18/2020, che concerne i termini del procedimento e non quelli di autotutela. La deroga del comma 2-bis non opera quando la falsa rappresentazione dei fatti non risulti accertata con sentenza passata in giudicato. Non integra falsa dichiarazione la relazione di conformità del tecnico di parte, atto di giudizio e non di scienza. Il potere di sospensione dei lavori ex art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 ha natura cautelare e perde efficacia se non seguito, nel termine, da un provvedimento definitivo.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile in Comune di San Giacomo Filippo, avevano ottenuto nel 2018 l’autorizzazione paesaggistica, il permesso di costruire e, nel 2019, una scia alternativa al permesso per la realizzazione di un box interrato. Con ordinanza del 28 settembre 2021 il responsabile dell’Area Tecnica ha annullato in autotutela quei titoli, rilevando la prevalenza del vincolo di inedificabilità cimiteriale ex art. 338 R.D. n. 1265/1934 rispetto alla disciplina sui parcheggi.

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza, unitamente alla sospensione dei lavori e alla comunicazione di avvio del procedimento, deducendo il superamento del termine di autotutela, l’erronea valutazione del vincolo e la violazione dell’affidamento, chiedendo anche il risarcimento. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità parziale e sostenuto la sospensione dei termini per l’emergenza sanitaria, oltre alla falsità delle dichiarazioni dei ricorrenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di irricevibilità: l’ordine di sospensione dei lavori ha natura cautelare e provvisoria, sicché, decorso il termine di quarantacinque giorni senza provvedimento definitivo, perde ogni efficacia.

Nel merito è fondato il primo motivo. L’autotutela è stata adottata il 28 settembre 2021, quando era vigente il testo dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 che fissa il termine di dodici mesi dall’adozione dei provvedimenti di autorizzazione. Nel caso di specie quel termine risulta superato.

La difesa comunale invoca la proroga dell’art. 103 d.l. n. 18/2020. Il Collegio osserva che la richiamata proroga riguarda il comma 2 della norma, relativo alla durata dei titoli edilizi, e non i termini procedimentali dell’amministrazione, regolati dal comma 1. La sospensione invocata non incide quindi sul termine di autotutela.

Inapplicabile è anche il comma 2-bis: non emerge alcuna falsa rappresentazione dei fatti. Nel progetto comunale del 2017 della strada di collegamento al cimitero era previsto il box privato, e nella richiesta di permesso di costruire non risultava barrata l’indicazione del vincolo cimiteriale. La dichiarazione di conformità del tecnico di parte è un atto di giudizio, non una dichiarazione di scienza, e comunque manca un accertamento con sentenza passata in giudicato.

Il Collegio stigmatizza il deposito di documentazione asseritamente falsa in giudizio e rileva che, non avendo il Comune prodotto il progetto originale, la planimetria depositata risulta assistita dalla presunzione di veridicità. L’azione di annullamento è quindi accolta.

La domanda risarcitoria è respinta, poiché i titoli edilizi restano validi e non risulta provato il danno. Le spese sono compensate, trattandosi di annullamento conseguente ad accertamenti dei carabinieri forestali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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