Ordinanze contingibili e urgenti, sufficienza dell’istruttoria e proprietà privata della condotta fognaria (TAR Calabria n. 1052 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti richiede l’attualità della situazione di pericolo al momento dell’adozione del provvedimento e l’idoneità dello stesso a porvi rimedio. È irrilevante che la fonte del pericolo risalga nel tempo, poiché il momento dell’adozione segna il limite oltre il quale il rischio non è più accettabile per la collettività. Non integra difetto di istruttoria o di motivazione l’ordinanza che dia puntualmente conto dei sopralluoghi, della rottura della condotta e dell’inquinamento conseguente, imponendo ai proprietari la riparazione di un tratto fognario privato. È legittimo l’ordine di ripristino a carico dei soli comproprietari della canalizzazione interessata, in assenza di un trattamento discriminatorio.
Il Fatto
Il Comune di Catanzaro ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente recante il ripristino, con ordine di riparazione, della condotta fognaria privata a servizio di alcuni edifici. La ricorrente, proprietaria di un immobile servito dalla condotta, ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Calabria.
La ricorrente ha dedotto la mancanza dei presupposti e l’eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, sostenendo che l’Amministrazione conosceva lo stato dei luoghi e che l’ordinanza presentava carattere discriminatorio, non essendo stati coinvolti gli altri residenti del tratto interessato. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati e, nel merito, ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto entrambe le eccezioni preliminari. Quanto al preteso sopravvenuto difetto di interesse, il decreto di rigetto della domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 700 c.p.c. non incide sulla procedibilità della domanda, ma attiene a un profilo di merito concernente la natura privata della canalizzazione.
Sull’omessa notifica, il Tribunale ha richiamato l’art. 41, co. 2, c.p.a., che impone la notifica ad almeno uno dei controinteressati individuati nell’atto. I destinatari dell’ordinanza diversi dalla ricorrente rivestono la qualifica di cointeressati, e la mancata impugnazione da parte loro non obbliga il giudice a integrare il contraddittorio. I proprietari delle condotte contigue, non individuati né facilmente identificabili dall’atto, non sono portatori di un interesse uguale e contrario (richiamata Consiglio di Stato, Sez. V, 11 giugno 2019, n. 3911).
Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Il provvedimento risulta adottato nel rispetto dei presupposti delle ordinanze extra ordinem, senza genericità né insufficienza istruttoria. Il Comune ha dato conto della segnalazione di una voragine, dei sopralluoghi dei tecnici e della Polizia Locale e dell’accertata rottura della condotta privata, causa di inquinamento e cedimento stradale.
La consulenza tecnica del giudizio cautelare ha confermato che la causa degli inconvenienti risiede in una canalizzazione di scarico secondaria, secondo l’art. 2, co. 4, del Regolamento Comunale approvato con delibera dell’11.12.1984, n. 198. La prevedibilità del pericolo non rileva, poiché il potere sindacale richiede l’attualità della situazione di pericolo (richiamata Consiglio di Stato, Sez. V, 20 maggio 2025, n. 4335). La censura di discriminazione è stata disattesa, essendo l’ordine legittimamente rivolto ai proprietari tenuti alla manutenzione ai sensi dell’art. 5, co. 2, del medesimo Regolamento. Le spese sono poste a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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