Il silenzio del Ministero sul riconoscimento del titolo estero di sostegno viola il termine di quattro mesi (TAR Lazio n. 10552 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente è tenuta a pronunciarsi sull’istanza di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno entro il termine complessivo di quattro mesi dalla presentazione della domanda, risultante dal combinato disposto dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007 e dell’art. 2 della legge n. 241/1990. La scadenza del termine senza l’adozione del provvedimento finale integra gli estremi del silenzio inadempimento, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere e applicazione del rimedio di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 16 aprile 2025, una domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione in Italia. Decorso inutilmente il termine di conclusione del procedimento, aveva proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
Il Ministero si era costituito in giudizio con atto di mera forma, senza fornire elementi utili a dimostrare l’avvenuta definizione del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricordato che, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro è individuata nel Ministero dell’Istruzione e del Merito, successore del soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n. 173/2022.
Quanto alla sussistenza dell’obbligo di provvedere, il Tribunale ha ritenuto necessaria e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento da parte dell’Amministrazione. Nel caso di specie, entrambi i presupposti risultavano integrati, essendo la domanda stata presentata il 16 aprile 2025 e non essendo stato adottato alcun provvedimento conclusivo.
Sul termine di conclusione del procedimento, la sentenza ha richiamato la disciplina di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il quale prevede un termine di trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione e un termine di tre mesi per l’adozione del provvedimento di riconoscimento, con conseguente termine complessivo massimo di quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. Tale termine risultava ampiamente decorso alla data di proposizione del ricorso.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con ordine al Ministero di provvedere entro centoventi giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, tenuto conto della natura di procedimenti “di massa”. Per il caso di persistente inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Direzione generale competente, con facoltà di delega e termine di novanta giorni. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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