Ricorso improcedibile se il riesame sostituisce l’atto impugnato (TAR Lombardia n. 2077 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, a seguito del riesame disposto in sede cautelare, l’amministrazione adotti un nuovo provvedimento che sostituisce integralmente, quanto a effetti lesivi, quello originariamente impugnato. Se il nuovo atto non viene a sua volta gravato, il nuovo scrutinio si consolida e una eventuale pronuncia caducatoria diviene inutile. Il sopravvenuto difetto di interesse, rilevato anche d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., preclude l’esame nel merito delle censure. La declaratoria di improcedibilità non impedisce la compensazione delle spese, specie in assenza di attività difensiva delle parti.
Il Fatto
I genitori di uno studente, esercenti la responsabilità genitoriale, hanno impugnato gli atti con cui il Consiglio di Classe di un istituto militare milanese, al termine dell’anno scolastico 2020/2021, ha deliberato la non ammissione dell’alunno alla classe successiva, dopo il mancato superamento degli esami integrativi di italiano e inglese.
I ricorrenti hanno dedotto plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere: la mancata considerazione della situazione dello studente condizionata dalla pandemia e dalla didattica a distanza, il difetto di motivazione, l’assenza di griglie di valutazione, l’insufficienza del tempo di correzione, lo svolgimento delle prove nella stessa giornata, la mancata attivazione di corsi di recupero e la presenza di docenti estranei al Consiglio di Classe in sede di correzione. Hanno chiesto anche il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto le istanze cautelari monocratiche e di abbreviazione termini, disponendo in via istruttoria una dettagliata relazione del Dirigente. Con una prima ordinanza cautelare ha poi accolto la domanda ai fini del riesame, imponendo di riformulare la valutazione sulle prove scritte già espletate, con la partecipazione alla correzione degli altri docenti indicati.
All’esito del riesame, l’alunno è stato nuovamente non ammesso. Con successiva ordinanza il Collegio ha rilevato che il nuovo provvedimento sostituisce integralmente, quanto a effetti lesivi, quello originariamente impugnato, e ha respinto la domanda cautelare ritenendo il ricorso improcedibile.
La questione decisa attiene dunque all’interesse a ricorrere. Il Collegio osserva che il nuovo provvedimento negativo, adottato in seguito al riesame, ha sostituito l’atto gravato con il ricorso in esame. Poiché tale nuovo atto non risulta impugnato dal ricorrente, il nuovo scrutinio negativo si è consolidato.
Ne deriva che una eventuale pronuncia caducatoria sarebbe inutile, non potendo arrecare alcuna utilità concreta alla parte. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il difetto di interesse è stato eccepito a verbale ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., norma che consente al giudice di rilevare d’ufficio le questioni decidibili e di sottoporle alle parti. Il Collegio ha infine compensato le spese, anche in ragione dell’assenza di attività difensiva svolta in vista dell’udienza.
Nota della Redazione
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