Inammissibili i motivi nuovi nel ricorso giurisdizionale avverso decisione del ricorso gerarchico (TAR Lombardia n. 2070 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione della decisione adottata sul ricorso gerarchico sono inammissibili i motivi che non erano stati dedotti in sede amministrativa, salvo che non sia ancora decorso il termine per ricorrere contro l’atto originario. La regola evita che l’omessa impugnazione dell’atto asseritamente illegittimo attraverso il rimedio giustiziale e la sua successiva impugnazione per saltum con il ricorso giurisdizionale consentano di eludere l’onere di impugnare tempestivamente l’atto nel termine decadenziale. Per il principio di assorbimento, la decisione di rigetto assume il valore di provvedimento implicito di contenuto uguale a quello impugnato, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale si estende a tutti i motivi fatti valere con il ricorso gerarchico. In materia di foglio di via obbligatorio, la contestazione dei fatti posti a fondamento del provvedimento richiede la querela di falso.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Lodi ha rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso il foglio di via obbligatorio dal Comune di Lodi per un anno, adottato dal Questore. Il provvedimento si fondava su fatti occorsi nel febbraio 2022, quando il ricorrente avrebbe brandito un coltello nei confronti di uno studente, nonché su un precedente per furto e su una violazione in materia di stupefacenti.

In sede gerarchica il ricorrente aveva lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento e contestato i fatti. Nel ricorso giurisdizionale ha aggiunto ulteriori motivi. La domanda cautelare era stata respinta. All’udienza il Collegio ha rilevato un possibile profilo di inammissibilità dei motivi nuovi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il rapporto tra ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale. Il ricorso si propone contro l’atto di decisione del ricorso amministrativo e non contro il provvedimento impugnato in quella sede; parte resistente è l’organo che ha deciso. Opera però la regola dell’assorbimento, per cui il rigetto assume il valore di provvedimento implicito di contenuto uguale a quello impugnato.

Da tale assetto deriva l’inammissibilità dei motivi nuovi, non dedotti in sede amministrativa, salvo che il termine per ricorrere contro l’atto originario non sia ancora decorso. La soluzione evita che l’impugnazione per saltum eluda il termine decadenziale. Il Collegio richiama in proposito Consiglio di Stato sez. VI n. 6491 del 2018, TAR Roma n. 5497 del 2021 e TAR Bari n. 1769 del 2022.

Applicando tali coordinate, il ricorso contiene motivi ulteriori rispetto al ricorso gerarchico: dichiarato inammissibile ciò che eccede, il Collegio esamina le censure proposte in sede amministrativa, ossia la mancata comunicazione di avvio e l’erroneità dei presupposti di fatto, oltre ai primi due motivi riferiti al decreto prefettizio.

Nel merito i motivi sono manifestamente infondati. La comunicazione di avvio del procedimento risulta effettuata. La contestazione dei fatti del febbraio 2022 è inammissibile in assenza di querela di falso, essendo il ricorrente stato deferito per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975. Il provvedimento prefettizio dà conto dell’istruttoria svolta, senza carenze motivazionali. Quanto all’accesso, negli atti non risulta alcuna istanza in tal senso, non potendo qualificarsi come tale la richiesta di essere sentito.

Il ricorso è pertanto in parte inammissibile e in parte infondato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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