Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta ammissione a incentivi e intervento della Corte costituzionale (TAR Sardegna n. 338 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, dopo la proposizione del ricorso, sopravviene un provvedimento o un fatto che determina il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, rendendo inutile la decisione nel merito. Tale evenienza ricorre anche quando l’assetto normativo di riferimento è stato ridefinito da una declaratoria di illegittimità costituzionale che priva di fondamento le originarie ragioni di impugnativa, e l’interesse strumentale alla caducazione dell’atto è stato comunque superato dall’ammissione a un beneficio cui l’atto stesso era preordinato. In tali ipotesi, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, non essendo più configurabile un interesse attuale e concreto alla definizione nel merito della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato avanti al TAR Sardegna i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare. L’oggetto della controversia riguardava la perdurante validità ed efficacia di un provvedimento unico di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico della potenza di 7,425 MW, rilasciato dal Comune di Cheremule, nonché il diritto della società di realizzare l’impianto in conformità al provvedimento autorizzativo già rilasciato. Il Comune di Cheremule non si costituiva in giudizio.
Nelle more del giudizio, la società ricorrente rappresentava il sopravvenire di due elementi decisivi: la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025 e l’avvenuta ammissione alla graduatoria GSE per la ricezione degli incentivi per gli impianti agrivoltaici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della memoria depositata dalla difesa della ricorrente, con la quale era stata chiesta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con spese compensate, in ragione dei fatti sopravvenuti. Il Comune di Cheremule, rimasto contumace, non aveva svolto osservazioni.
Il Tribunale ha rilevato che la sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025 aveva inciso sul quadro normativo di riferimento, mentre l’ammissione alla graduatoria GSE per gli incentivi aveva determinato il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale della ricorrente. Tale circostanza ha reso inutile qualsiasi decisione nel merito, non residuando un interesse concreto e attuale alla caducazione dei provvedimenti impugnati.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce, in questi termini, lo strumento processuale appropriato per definire una controversia in cui l’oggetto sostanziale è venuto meno per fatto sopravvenuto. La pronuncia si fonda sul principio per cui, quando la parte ricorrente ha ottenuto il bene della vita cui aspirava, non vi è più ragione di pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati, restando la definizione del giudizio affidata a una pronuncia processuale di rito.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in considerazione della natura della definizione del giudizio e delle circostanze sopravvenute che ne hanno determinato l’esito.
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Nota della Redazione
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